La trasformazione di una serra in spazio abitativo è abuso edilizio e legittima l’ordine di ripristino (TAR Lombardia n. 2672 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di una serra per ricovero piante, realizzata con d.i.a., in un ambiente attrezzato a cucina e con copertura non trasparente, idoneo alla permanenza continuativa di persone, integra un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e1), d.P.R. n. 380/2001, realizzato in assenza di titolo edilizio e soggetto a ordine di rimessione in pristino. Per la qualificazione dell’abuso rileva l’effettiva utilizzazione del bene, valutata nel suo complesso e non in maniera atomistica, potendo l’illecito configurarsi anche in violazione delle norme sulle altezze minime dei locali. L’ordinanza di ripristino, quale atto vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né una motivazione particolarmente analitica in ordine alle norme violate.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria al 50% di un’unità immobiliare in Milano, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la rimessione in pristino di un manufatto realizzato sul terrazzo dell’immobile in forza di d.i.a. del 2003, che autorizzava una serra per ricovero piante senza permanenza di persone. A seguito di sopralluogo, era emersa la difformità: il manufatto presentava una copertura non trasparente ed era attrezzato a cucina, configurando un’abitazione non autorizzata.
Il provvedimento comunale ordinava il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, con avviso che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla demolizione coattiva. La ricorrente deduceva, tra l’altro, la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e il difetto di motivazione dell’ordinanza di ripristino.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. La nota del 13 dicembre 2022, pur nel suo tenore non del tutto lineare, aveva natura endoprocedimentale: assegnava il termine per il ripristino, non indicava la sanzione e precisava che sarebbero stati adottati i provvedimenti di legge. In ogni caso, il coniuge della ricorrente aveva avviato un’interlocuzione con gli Uffici comunali, dimostrando la conoscenza del procedimento. Richiamato il principio per cui l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività vincolata e non richiede la comunicazione di avvio, il Collegio ha escluso l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Quanto al difetto di motivazione, il TAR ha osservato che l’ordinanza descriveva puntualmente l’abuso: manufatto con copertura non trasparente, attrezzato a cucina, in contrasto con il regolamento edilizio. La destinazione impressa al locale era inequivocabilmente abitativa, come dimostrato dalla presenza di arredi da cucina e dalla copertura opaca, che rendevano lo spazio utilizzabile continuativamente. L’altezza media inferiore a quella prescritta per i locali principali non rilevava, essendo l’abuso riscontrabile in base all’effettiva utilizzazione, verificabile anche in violazione delle norme preclusive di una specifica destinazione.
Il Collegio ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui gli interventi edilizi vanno valutati nel loro complesso, considerando l’elemento funzionale, per prevenire l’elusione delle regole tramite artificiosi frazionamenti. Trattandosi di atto vincolato, l’ordinanza non richiedeva una motivazione particolarmente analitica sull’indicazione delle norme violate, essendo la natura e la consistenza dell’abuso chiaramente rappresentate.
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Nota della Redazione
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