Cessazione della materia del contendere per ottemperanza e condanna alle spese (TAR Lombardia n. 2593 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione della parte ricorrente di aver ricevuto l’accreditamento dell’importo dovuto in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la pronuncia del giudice dell’ottemperanza. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa, intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, non esclude la condanna dell’Amministrazione inottemperante alla rifusione delle spese del giudizio, che vanno distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
Una docente agiva in giudizio dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la somma di euro 1.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. L’Amministrazione non aveva spontaneamente adempiuto alla sentenza, ormai passata in giudicato, sicché la creditrice proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 19 maggio 2026, con cui la stessa ha riferito l’avvenuto accreditamento dell’importo oggetto di controversia. Tale circostanza ha indotto il giudice a ritenere venuta meno la necessità di una pronuncia sull’ottemperanza, in quanto la pretesa azionata risultava ormai integralmente soddisfatta dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso.
Sul piano processuale, il TAR ha ravvisato i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo venuto meno l’interesse della ricorrente a ottenere una decisione nel merito dell’inerzia censurata. La condotta satisfattiva dell’Amministrazione, tuttavia, è stata considerata rilevante ai fini della regolazione delle spese: poiché l’adempimento è intervenuto solo successivamente alla instaurazione del giudizio di ottemperanza, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione ha giustificato la condanna alla rifusione delle spese processuali.
La Corte ha quindi liquidato l’importo di euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuto, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La pronuncia in rito ha assorbito ogni ulteriore questione relativa alla nomina del commissario ad acta, divenuta priva di oggetto per effetto dell’intervenuto pagamento.
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Nota della Redazione
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