Revoca del nulla osta e permesso per attesa occupazione sempre subordinati all’instaurazione del rapporto di lavoro (TAR Lombardia n. 2553 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è legittima quando il contratto di soggiorno non sia stato stipulato, pur essendo le parti in condizione di farlo sin dall’ingresso in Italia del lavoratore. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 11, d.lgs. n. 286/1998, presuppone che un rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato e sia cessato per causa non imputabile al lavoratore. La cessazione dell’attività d’impresa del datore di lavoro, riconducibile a una scelta imprenditoriale, non integra causa di forza maggiore. Il ricorso avverso il provvedimento originario è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento sia stato sostituito da quello adottato in sede di riesame.
Il Fatto
Un lavoratore straniero impugnava la revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta dalla Prefettura di Milano, nonché il rigetto dell’istanza di permesso per attesa occupazione. A seguito dell’ordine del Tribunale, l’Amministrazione procedeva a un riesame della fattispecie, confermando la revoca e il rigetto. Avverso tale provvedimento di conferma il ricorrente proponeva motivi aggiunti. Il lavoratore deduceva, tra l’altro, che la mancata stipulazione tempestiva del contratto di soggiorno fosse dipesa dal ritardo dell’Amministrazione nella convocazione delle parti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, in quanto il provvedimento originario era stato sostituito da quello adottato in sede di riesame. L’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale non avrebbe arrecato alcun vantaggio al ricorrente, essendo la fattispecie ormai disciplinata dal nuovo decreto.
Nel merito del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto irrilevante il ritardo dell’Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. L’art. 42, comma 8, d.l. n. 73/2022 consente, infatti, di stipulare il contratto anche immediatamente dopo il rilascio del nulla osta e prima della convocazione. Nel caso di specie, le parti erano in condizione di sottoscriverlo sin dalla data di ingresso del lavoratore in Italia, ma non vi avevano provveduto.
Quanto al permesso per attesa occupazione, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la relativa possibilità presuppone pur sempre l’instaurazione di un rapporto di lavoro. La mancata sottoscrizione del contratto, pertanto, legittima la revoca del nulla osta. La cessazione dell’attività del datore di lavoro, risalente a data posteriore all’ingresso e riconducibile a una scelta imprenditoriale, non costituisce una situazione idonea a giustificare il rilascio del permesso.
Infine, il Collegio ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, considerato che il riesame integrava l’esecuzione dell’ordine giudiziale e che il ricorrente aveva ampiamente sviluppato le proprie difese. La peculiarità della fattispecie ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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