CIGO e ricorso gerarchico: il termine per impugnare i dinieghi INPS decorre dalla comunicazione e il ricorso tardivo è inammissibile (TAR Lombardia n. 2359 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso gerarchico avverso i provvedimenti di diniego dell’INPS in materia di integrazione salariale ordinaria, ex art. 17 d.lgs. n. 148/2015, deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La notifica perfezionatasi in un giorno festivo è comunque efficace, atteso che la proroga prevista dall’art. 155, commi 3 e 4, c.p.c. opera soltanto con riguardo al dies ad quem e non al dies a quo del termine. Il ricorso gerarchico tardivo è inammissibile e i provvedimenti di diniego, non tempestivamente impugnati, divengono inoppugnabili, con conseguente decadenza dalla possibilità di esperire l’azione giurisdizionale.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva all’INPS due domande di integrazione salariale ordinaria per crisi temporanea di mercato (periodo 5 luglio – 15 agosto 2021) e due ulteriori istanze in proroga (periodo 30 agosto – 17 ottobre 2021). L’Istituto rigettava le prime due con atti del 24 settembre 2021 e le seconde con provvedimenti del 15 dicembre 2021, notificati domenica 19 dicembre 2021.
La società proponeva ricorso gerarchico avverso i primi dinieghi e, solo il 18 febbraio 2022, anche avverso i secondi. L’INPS dichiarava inammissibile quest’ultimo ricorso perché presentato oltre i termini. La società impugnava i dinieghi e la declaratoria di inammissibilità dinanzi al TAR. In udienza, il difensore precisava che i provvedimenti del 24 settembre 2021 erano stati annullati in autotutela dall’INPS e che i nuovi dinieghi erano stati impugnati in un separato giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dapprima rilevato la sopravvenuta carenza di interesse con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti del 24 settembre 2021, ormai superati dall’annullamento in autotutela e dalle nuove determinazioni dell’amministrazione.
Nel merito, ha ritenuto infondate le censure relative all’inammissibilità del ricorso gerarchico, evidenziando che la notifica dei dinieghi si è perfezionata il 19 dicembre 2021. Anche applicando la prassi amministrativa che ammette i ricorsi proposti dopo i trenta giorni purché prima della scadenza del termine di impugnazione dinanzi al TAR, il ricorso presentato il 18 febbraio 2022 risultava tardivo: il termine di sessanta giorni per agire innanzi al giudice amministrativo scadeva, infatti, il 17 febbraio 2022.
La Corte ha precisato che il computo del termine non può giovarsi della proroga di cui all’art. 155, commi 3 e 4, c.p.c., poiché la predetta disposizione concerne esclusivamente il giorno di scadenza del termine e non il dies a quo, restando i giorni festivi inclusi nel decorso del termine medesimo.
Da ciò consegue la correttezza della declaratoria di inammissibilità del ricorso gerarchico adottata dall’INPS e l’impossibilità per il Collegio di scrutinare le ulteriori doglianze, in quanto i provvedimenti di diniego erano ormai divenuti inoppugnabili. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con spese compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.