Standard urbanistici e oneri di urbanizzazione: annullamento parziale della variante al PGT per difetto di motivazione e sproporzione (TAR Lombardia n. 2358 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di una variante al PGT che, a fronte del depotenziamento del sistema perequativo, incrementa la dotazione di aree a standard per gli interventi soggetti a pianificazione attuativa, costituisce una scelta che richiede un supporto motivazionale rafforzato. Detto onere motivazionale non è soddisfatto da affermazioni generiche che non diano conto della ragione per cui l’aumento sia imposto anche ad aree mai coinvolte in precedenza dal meccanismo perequativo, come gli ambiti a funzione produttiva di completamento, sicché la prescrizione risulta illegittima nella parte in cui si applica a tali aree, dovendo esse mantenere la misura del 10% della superficie lorda di pavimento. È altresì illegittima la disposizione che condiziona l’edificazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, funzionali a più ampie esigenze di governo del territorio e della viabilità, laddove preveda un tetto massimo del 30% alla compartecipazione comunale ai costi, potendo tale meccanismo risolversi in un onere sproporzionato e ingiusto a carico del privato, in violazione dell’art. 46 della legge regionale n. 12/2005 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di uno stabilimento produttivo e di un’area limitrofa nel Comune di Rho, ha impugnato la delibera di approvazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio ed il presupposto atto di adozione. La variante, per l’area di interesse della ricorrente, in precedenza inserita negli “ambiti a funzione produttiva di completamento”, aveva previsto un incremento delle aree a standard da cedere dal 10% al 20% della superficie lorda di pavimento e aveva subordinato l’edificazione alla realizzazione di una serie di opere viabilistiche e di una nuova viabilità di collegamento, con un meccanismo di ripartizione dei costi che limitava la compartecipazione comunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, volto a censurare il sovradimensionamento degli standard urbanistici. La variante aveva incrementato la dotazione pro capite di aree per servizi e raddoppiato, per le aree produttive, la quota di cessione a standard, senza che la motivazione – incentrata sul depotenziamento della perequazione e sulla necessità di preservare le dotazioni per i nuovi abitanti – fosse idonea a giustificare l’imposizione anche per le aree, come quella della ricorrente, che non erano mai state interessate dal sistema perequativo. La Corte ha precisato che la scelta di aumentare le cessioni in ragione del depotenziamento della perequazione poteva riguardare solo le aree che di tale sistema erano state parte, richiedendosi altrimenti un supporto motivazionale rafforzato, non rinvenibile negli atti.
Parimenti fondati, nei limiti indicati, sono stati ritenuti il secondo e il terzo motivo. Le prescrizioni che imponevano nuovi accessi e viabilità sono state considerate espressione di scelte discrezionali non manifestamente irragionevoli. Tuttavia, la Corte ha rilevato che dette opere, pur collegate al nuovo peso insediativo, avevano una funzione servente rispetto a più ampie esigenze di governo del territorio e della viabilità dell’intera zona, come dimostrato dal fatto che altri interventi su aree limitrofe erano subordinati alla loro realizzazione. In tale contesto, la previsione che limitava al 30% la compartecipazione comunale ai costi delle opere, in assenza di un efficace coordinamento tra i diversi operatori, è stata ritenuta idonea a comprimere in modo sproporzionato la facoltà edificatoria della ricorrente, potendo di fatto paralizzarla o gravarla di un onere ingiusto, in contrasto con l’art. 46 della legge regionale n. 12/2005.
Ne è derivato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento parziale degli atti impugnati limitatamente alle disposizioni censurate, con salvezza delle successive determinazioni dell’amministrazione. Le spese sono state compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della complessità delle questioni trattate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.