Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per il venir meno dell’interesse alla decisione (TAR Lombardia n. 2335 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce l’esito processuale cui il giudice amministrativo deve pervenire allorché la parte ricorrente dichiari, anche a verbale d’udienza, che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso. La dichiarazione resa dal difensore in camera di consiglio, a seguito dell’avviso di fissazione ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., determina l’obbligo per il Collegio di pronunciare la declaratoria di improcedibilità, senza necessità di esaminare il merito della controversia. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla definizione in rito della controversia e dal limitato svolgimento di attività difensiva della parte resistente.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario regionale, operava sulla base di contratti stipulati con le Agenzie di tutela della salute territorialmente competenti. Con ricorso notificato, risultante dal registro generale 2946 del 2024, aveva impugnato gli atti di programmazione del servizio sanitario della Regione Lombardia, nella parte in cui disponevano che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile avrebbe comportato la riduzione del valore del budget assegnato con contratto annuale. La Regione Lombardia si era costituita in giudizio con atto di mera forma, mentre le altre parti intimate non si erano costituite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che i difensori delle parti erano stati informati, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., della fissazione del ricorso “ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione”. Detto avviso, spedito e ricevuto l’11 marzo 2026, aveva lo scopo di sollecitare le parti a chiarire se sussistesse ancora un concreto interesse alla definizione nel merito del giudizio.
All’odierna camera di consiglio del 12 maggio 2026, il difensore della parte ricorrente ha reso a verbale una dichiarazione con la quale ha espressamente rappresentato che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso. Tale manifestazione di volontà processuale, proveniente dalla parte che aveva promosso l’azione, ha assunto rilievo decisivo ai fini della definizione del giudizio.
Il Collegio ha ritenuto che, alla luce della dichiarazione resa, non restasse altro che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia in rito si è resa necessaria in quanto l’evento sopravvenuto aveva fatto venire meno l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del processo, rendendo superfluo l’esame delle censure proposte avverso gli atti di programmazione regionale.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando due elementi: la definizione in rito della controversia, che non ha richiesto un approfondimento del merito, e il limitato svolgimento di attività difensiva da parte della resistente, costituitasi con atto di mera forma. La compensazione ha pertanto evitato l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
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Nota della Redazione
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