Inammissibile per difetto di interesse il ricorso del socio unico avverso l’ordine di bonifica alla società estinta (TAR Lombardia n. 1176 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 245 d.lgs. n. 152/2006, il provvedimento che identifica quale soggetto responsabile una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese non è lesivo nei confronti del socio unico della medesima, ove non contenga alcuna imputazione di responsabilità a suo carico. L’invio dell’atto al socio unico trova ragione nella sua qualità e nella pregressa partecipazione al procedimento, ma non radica in capo allo stesso un interesse ad agire. La lesione della sfera giuridica del socio resta futura e mediata dalla eventuale azione civilistica di ripetizione esercitabile dal proprietario incolpevole che abbia sostenuto le spese di bonifica. In materia vige il principio della tendenziale irresponsabilità degli amministratori e dei soci della persona giuridica, salvo che emergano elementi di abuso dello schermo societario o un contributo causale all’aggravamento del rischio di inquinamento.
Il Fatto
La società proprietaria di un’area industriale dismessa presentava la comunicazione ex art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, segnalando il superamento delle CSC per i PCB nei terreni e nella falda, riconducibile all’attività di produzione e manutenzione di trasformatori elettrici svolta dalla società che aveva in precedenza operato nel sito. La Provincia, all’esito del procedimento, individuava quale responsabile della contaminazione la società incorporante, successivamente estinta per cancellazione dal registro delle imprese, trasmettendo l’atto al socio unico della medesima.
Il socio unico, già destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, impugnava sia l’atto di avvio sia il provvedimento conclusivo, deducendo la carenza di propria legittimazione passiva, l’omessa estensione dell’istruttoria alle persone fisiche che avevano gestito la società responsabile, la tardività dell’avvio del procedimento e il difetto di motivazione. Si costituivano la Provincia, la Prefettura e la società controinteressata, eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso e il difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di tardività, qualificando la nota del 24 ottobre 2024 come atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva, in quanto finalizzato all’avvio del procedimento e alla partecipazione degli interessati. Ha invece accolto l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla Provincia, rilevando che il provvedimento impugnato individua quale responsabile esclusivamente la società estinta, senza ascrivere alcuna responsabilità al socio unico, né a titolo di capogruppo, né quale successore universale ai sensi dell’art. 2504-bis c.c.
Il Collegio ha evidenziato che la trasmissione dell’atto al socio unico trova ragione nella sua qualità e nella pregressa partecipazione al procedimento, senza che da essa discendano obblighi o oneri in capo al medesimo. Il pregiudizio lamentato è stato pertanto ritenuto privo dei caratteri di immediatezza e attualità, essendo la lesione solo eventuale e mediata dalla futura azione civilistica di ripetizione che il proprietario incolpevole, che si è spontaneamente fatto carico delle spese di bonifica, potrà esercitare nelle sedi giurisdizionali competenti.
Il TAR ha inoltre ritenuto infondate le censure di merito, richiamando il principio per cui non può ammettersi un’estensione automatica dei doveri ambientali della persona giuridica agli amministratori e ai soci, salvo che ricorrano ipotesi di abuso dello schermo societario o un contributo causale all’aggravamento del rischio di inquinamento, non emerse né allegate nel caso di specie.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio per il ritardo nell’avvio del procedimento, il Collegio ha precisato che le garanzie partecipative del soggetto ritenuto responsabile si concretano nel momento in cui lo stesso viene individuato con l’avvio del procedimento volto all’adozione del provvedimento finale. Ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 223 disp. att. c.p.p., trattandosi di norma speciale del processo penale non estensibile a un procedimento amministrativo avente finalità ripristinatoria.
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Nota della Redazione
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