Diniego per mancate osservazioni: annullamento in autotutela e soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 1119 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimento amministrativo, il provvedimento di diniego adottato prima della scadenza del termine assegnato ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, senza considerare le osservazioni tempestivamente presentate dall’interessato, è illegittimo per violazione del contraddittorio procedimentale. Qualora l’amministrazione annulli in autotutela il provvedimento impugnato dopo la notifica del ricorso, il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Tuttavia, le spese di lite restano a carico dell’amministrazione in applicazione del principio di soccombenza virtuale, quando l’illegittimità del provvedimento è stata riconosciuta dallo stesso ente e ha determinato la necessità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di aree all’interno dell’Ambito di Trasformazione “AT12” del PGT, presentava una proposta di Piano attuativo. Il Comune comunicava i motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, assegnando dieci giorni per osservazioni. L’interessata trasmetteva osservazioni prima della scadenza del termine, ma l’amministrazione adottava comunque il diniego definitivo, affermando erroneamente che non erano pervenute controdeduzioni. Il ricorso veniva proposto avverso tale provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato che, in corso di causa, l’amministrazione ha annullato in autotutela il diniego impugnato, riconoscendo di aver commesso un errore nel conteggio del termine per le osservazioni. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendovi più utilità a coltivare la domanda.
Il TAR ha poi affrontato la questione delle spese di lite, richiamando il principio di soccombenza virtuale. Tale principio consente di porre le spese a carico dell’amministrazione anche in caso di declaratoria di improcedibilità, quando la fondatezza delle ragioni del ricorrente risulti in modo evidente e l’intervento in autotutela sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Nel caso di specie, il vizio era conclamato e riconosciuto dal Comune stesso, che aveva emesso il diniego prima della scadenza del termine ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e senza valutare le osservazioni. Il Comune non ha fornito una valida ragione per la compensazione delle spese, essendo l’errore involontario non sufficiente a giustificarla. La condanna è stata quindi disposta, configurandosi la soccombenza virtuale del resistente che ha costretto la parte a introdurre il giudizio.
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Nota della Redazione
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