Revoca di concessione su suolo pubblico e insussistenza del legittimo affidamento, anche per l’inerzia ultradecennale dell’interessato (TAR Marche n. 888 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di un bene pubblico non vanta un diritto di insistenza né un’aspettativa qualificata al rinnovo o alla prosecuzione del rapporto concessorio, in ossequio ai principi di tutela della concorrenza e di par condicio. Non è ravvisabile un legittimo affidamento al mantenimento del manufatto quando l’amministrazione abbia, in epoca antecedente di molto alla revoca, negato espressamente l’alienazione dell’area, e quando l’attività esercitata sia cessata. La scelta sulla destinazione dei beni e delle aree pubbliche è espressione di discrezionalità dell’amministrazione, che mantiene il diritto di rientrare in possesso dei propri beni, non potendo la concessione essere a tempo indeterminato né frutto di rinnovi automatici. La mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca non inficia la legittimità dell’atto quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso (art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241/1990).
Il Fatto
Una concessionaria di un’area di proprietà provinciale, destinata all’installazione di un chiosco bar, impugnava davanti al TAR il decreto presidenziale e la successiva revoca della concessione, con cui l’amministrazione intimava la rimozione del fabbricato e il rilascio del suolo. La Provincia motivava il provvedimento con la necessità di destinare gli spazi a servizi per l’istituto scolastico, con l’abuso edilizio contestato al manufatto e con la cessazione dell’attività commerciale. Il ricorso era proposto in trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a seguito di opposizione delle amministrazioni resistenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sul difetto di motivazione e di istruttoria. Ha rilevato che il provvedimento di revoca risultava adeguatamente motivato, specie in ragione dell’esigenza di destinare l’area all’attività scolastica. Ha dato atto che il condono richiesto nel 1995 era stato negato per carenza documentale e che l’immobile versava in stato di abbandono; la visura camerale attestava la cessazione dell’attività e la cancellazione dell’impresa già dal 2009.
La Corte ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento in capo alla concessionaria, in quanto ben diciassette anni prima dell’introduzione del ricorso l’amministrazione aveva espressamente negato la possibilità di alienare il bene. Hanno richiamato il principio per cui il lungo tempo trascorso e l’inerzia amministrativa non consolidano alcuna posizione di affidamento tutelabile, citando i precedenti del Consiglio di Stato, sez. VII, 13 gennaio 2026, n. 293 e del TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 2 ottobre 2024, n. 2770.
Con riguardo alla destinazione del manufatto, il Collegio ha precisato che tale valutazione rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, la quale conserva il diritto al rientro nel possesso dei propri beni, non potendo la concessione essere a tempo indeterminato né rinnovata automaticamente. Ha ribadito che il concessionario non vanta un diritto di insistenza, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2024, n. 9848.
Sul quarto motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il TAR ha applicato il meccanismo di cui all’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, legge n. 241/1990: poiché il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, l’omissione non incide sulla legittimità dell’atto. Il ricorso è stato rigettato con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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