Soppressione passaggio a livello privato e obbligo di opere sostitutive (TAR Marche n. 889 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione di un passaggio a livello privato può essere disposta dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria senza previo coinvolgimento dell’amministrazione comunale qualora l’intervento non incida sulla viabilità urbana, come attestato dal comune interessato. L’obbligo di predisporre manufatti sostitutivi o deviazioni stradali previsto dall’art. 1 della legge n. 354/1998 sussiste solo quando l’eliminazione del passaggio determini l’impossibilità fisica di raggiungere il fondo, non anche quando residui una viabilità alternativa che comporti esclusivamente un aggravio economico per il proprietario. L’atto sopravvenuto che conferma una precedente soppressione, emesso all’esito di un nuovo procedimento, è autonomamente lesivo e impugnabile, non essendo meramente confermativo. La valutazione di revoca di una concessione di passaggio è legittima ove ricorrano sopravvenienze quali il mancato utilizzo e l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione ferroviaria.
Il Fatto
Una società proprietaria di un compendio agricolo diviso dalla linea ferroviaria Civitanova Marche – Albacina impugnava la nota con cui il gestore dell’infrastruttura aveva disposto la chiusura e la soppressione di un passaggio a livello privato, insistito al km 41+789 della linea, utilizzato per il transito dei mezzi aziendali tra le due porzioni del fondo. L’atto gravato era stato adottato all’esito di un procedimento rinnovato, nel quale il gestore non aveva ritenuto necessario coinvolgere l’amministrazione comunale. Nel ricorso si deducevano plurimi profili di illegittimità, tra cui la violazione della disciplina sulla soppressione dei passaggi a livello privati nonché la carenza di opere viarie sostitutive.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal gestore, evidenziando come l’atto gravato non fosse meramente confermativo di una precedente determinazione, ma fosse stato emanato a seguito di un nuovo procedimento, risultando pertanto autonomamente lesivo e impugnabile.
Nel merito, il primo motivo è stato respinto alla luce della relazione depositata dal comune interessato, il quale aveva attestato che il tratto stradale non apparteneva alla viabilità comunale né presentava ricadute sul traffico urbano. La mancata acquisizione del parere comunale non ridonda, quindi, in illegittimità dell’atto, atteso che le norme richiamate dal ricorrente postulano un’incidenza dell’intervento sulla viabilità locale che nella specie non sussiste.
Quanto alla dedotta assenza di opere sostitutive, il Collegio ha rilevato come non sussistesse alcun obbligo in tal senso, essendo già esistente una viabilità alternativa, riconosciuta nella stessa perizia tecnica di parte ricorrente. La soppressione del passaggio a livello si traduce esclusivamente in un aumento dei costi di gestione dell’azienda, non già nell’impossibilità fisica di raggiungere una porzione del fondo. Tale interesse economico è stato ritenuto recessivo rispetto alla sicurezza della circolazione ferroviaria, che costituisce interesse pubblico non disponibile dalla società privata.
Infine, il Tribunale ha escluso che l’atto impugnato configurasse una revoca illegittima di precedenti concessioni, rilevando come la convenzione regolatrice dei rapporti fosse già stata oggetto di revoca inoppugnata. Anche volendo qualificare l’intervento come revoca implicita, ricorrerebbero comunque i presupposti dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, attesa la sopravvenienza del mancato utilizzo dell’impianto e il prevalente interesse pubblico alla sicurezza del traffico ferroviario. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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