L’ottemperanza per il mancato pagamento della Carta del docente al precario: commissario ad acta e termine per adempiere (TAR Marche n. 873 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. In presenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e dell’inerzia della pubblica amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, dichiara l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere. Qualora il termine resti inutilmente decorso, è d’ufficio nominato il commissario ad acta, che provvede all’esecuzione dell’incarico nel termine assegnato, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva riconosciuto al docente a tempo determinato il diritto di fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme per gli anni scolastici di riferimento. Nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine di legge, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Il docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, verificata la notifica della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato altresì giudicato fondato nel merito, non risultando eseguito il titolo. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’inottemperanza del giudicato e l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che assumerà le funzioni solo dopo la presentazione di istanza da parte del creditore e provvederà entro i successivi 120 giorni, anche tramite un funzionario delegato.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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