Cessazione della materia del contendere e revoca sopravvenuta del decreto prefettizio (TAR Marche n. 847 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato, disposta dall’Amministrazione in pendenza del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. In tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara il venir meno della lite ai sensi dell’art. 34, V comma, c.p.a., senza necessità di pronuncia sul merito. La sopravvenuta archiviazione del procedimento penale, che aveva originato la misura di prevenzione, costituisce presupposto legittimante la revoca del provvedimento e priva di interesse la prosecuzione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Marche il decreto con cui il Questore di Ancona aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché il successivo decreto del Prefetto di Ancona e gli atti connessi, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di ritiro delle armi.
A fondamento del ricorso, la difesa del ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti, evidenziando che la denuncia a suo carico era stata archiviata. In particolare, l’archiviazione era stata richiesta dal Pubblico Ministero in data 27.12.2024 e aveva ottenuto l’adesione del Giudice per le indagini preliminari in data 3.2.2025, in una data antecedente all’emanazione dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in corso di causa, il Prefetto di Ancona aveva revocato il proprio decreto del 18.04.2025, originariamente impugnato. La revoca in autotutela, disposta dopo che la difesa erariale aveva depositato il nuovo decreto prefettizio, ha determinato il venir meno dell’atto lesivo e della posizione di contrasto tra le parti.
Il Tribunale ha quindi valutato la richiesta del ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere, soffermandosi sulla circostanza che la denuncia a suo carico era già stata archiviata dal GIP. Tale elemento ha indotto l’Amministrazione a rivedere le proprie determinazioni, revocando il provvedimento impugnato appena avuti i necessari riscontri sulla definizione del procedimento penale.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha ritenuto che la pretesa sostanziale del ricorrente fosse rimasta pienamente soddisfatta dall’intervento in autotutela, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione del merito ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla controversia.
In applicazione dell’art. 34, quinto comma, c.p.a., il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite giustificata dalle finalità preventive perseguite dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, e ha disposto il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
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Nota della Redazione
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