Vincolo paesaggistico e pannelli fotovoltaici in zona A: l’autorizzazione della Soprintendenza resta necessaria (TAR Molise n. 346 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici situati in zona A, l’art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011 configura un’ipotesi di liberalizzazione che non si applica agli impianti installati in aree o immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 42/2004, per i quali resta ferma la necessità dell’autorizzazione paesaggistica. Con specifico riferimento ai vincoli di cui alla lett. c), l’autorizzazione non è richiesta solo in presenza di una deroga che richiede la prova, a carico dell’interessato, della duplice condizione che i pannelli siano integrati in coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici e che il manto di copertura non sia realizzato in materiali della tradizione locale. La prescrizione che impone l’uso di tegole fotovoltaiche “invisibili” o con massima integrazione estetica non è generica, costituendo legittimo contemperamento tra esigenze di produzione energetica e tutela dei valori paesaggistici.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile situato nel centro storico di un comune molisano, presentava una segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di una serie di interventi, tra cui l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura. Il Comune, ritenendo necessario l’assenso della Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, investiva l’organo ministeriale, che esprimeva parere favorevole sugli interventi ma non autorizzava l’installazione dei pannelli fotovoltaici come definiti in progetto, suggerendo in alternativa l’impiego di tegole fotovoltaiche del tipo “invisibile” o con il massimo livello di integrazione estetica possibile.
Il ricorrente impugnava il parere, deducendo la violazione dell’art. 7-bis d.lgs. n. 28/2011, che avrebbe semplificato il procedimento autorizzatorio per gli impianti fotovoltaici in zona A, e l’eccesso di potere per genericità della prescrizione e disparità di trattamento rispetto all’autorizzazione rilasciata per l’installazione di pannelli sul tetto di una chiesa del medesimo centro storico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che sull’area insiste un vincolo paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, come emergente dalla relazione paesaggistica prodotta dalla stessa parte ricorrente e dal decreto ministeriale depositato dalla difesa erariale. Tale circostanza rende applicabile l’eccezione prevista dall’art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011, che esclude la liberalizzazione per gli impianti installati in aree o immobili vincolati ai sensi della lett. b) e c) dell’art. 136 citato.
La Corte ha precisato che, per i vincoli di cui alla lett. c), la deroga alla necessità dell’autorizzazione opera solo quando ricorrano due presupposti: l’installazione di pannelli integrati nelle coperture e la loro non visibilità dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, con l’ulteriore eccezione per le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di tali presupposti, limitandosi ad affermazioni apodittiche. Il Tribunale ha valorizzato, quale elemento di riscontro, la circostanza che il Comune aveva ritenuto necessario acquisire il parere della Soprintendenza, investendola con apposita nota.
Quanto alle doglianze sulla genericità della prescrizione, il Collegio ha osservato che l’indicazione di utilizzare “tegole fotovoltaiche del tipo invisibile o, comunque, con il massimo livello di integrazione estetica possibile delle celle di silicio, in relazione alle esigenze di omogeneità rispetto a tipologia e colore del manto di copertura esistente” è sufficientemente dettagliata, imponendo l’utilizzo di tegole con colorazione e dimensione pressoché identiche a quelle del manto di copertura esistente.
In ordine alla dedotta disparità di trattamento, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non ha comprovato la concreta omogeneità tra la propria fattispecie e quella dell’autorizzazione rilasciata per la chiesa del centro storico, con conseguente insussistenza del vizio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite, restando assorbita l’eccezione di inammissibilità per natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.
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Nota della Redazione
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