Canone ERP tardivamente impugnato: irricevibile il ricorso per mancata impugnazione del bando (TAR Molise n. 293 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, predeterminato unilateralmente dalla pubblica amministrazione nel bando di concorso e non liberamente negoziato, è contestabile esclusivamente mediante l’impugnazione del bando stesso, nei termini di decadenza. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi ai sensi dell’art. 11, comma quinto, legge n. 241/1990 e dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. non incide sulla decorrenza del termine di impugnazione, che rimane fissato dalla data di conoscenza dell’atto. La traslatio judicii non può giovare alla rimessione in termini quando la domanda sia stata proposta dinanzi al giudice ordinario oltre il termine di decadenza. In ogni caso, l’eventuale diritto alla restituzione dei maggiori canoni e al risarcimento del danno è soggetto alla prescrizione quinquennale ex artt. 1442, comma 2, e 2948, punto 3, cod. civ., decorrente dalla stipula del contratto.
Il Fatto
Il ricorrente risultava assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, compreso nel programma “20.000 abitazioni”, realizzato dallo I.a.c.p. di Isernia. Il contratto di locazione, stipulato con lo I.a.c.p., prevedeva un canone di € 46,50/mq, determinato in base all’accordo del 1999 del Comune di Campobasso, anziché in misura inferiore come previsto dall’accordo del 2006 del Comune di Isernia.
L’I.a.c.p., solo a far data dal gennaio 2019, aggiornava i canoni applicando quelli corretti, senza restituire l’indebito relativo ai maggiori importi corrisposti dagli inquilini dal 2013 al 2019. Il ricorrente adiva il giudice ordinario, ma il Tribunale di Campobasso dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento della responsabilità delle amministrazioni, la riduzione del canone e la condanna alla restituzione delle somme.
La Motivazione della Corte
Il TAR afferma che il canone di locazione non è stato liberamente negoziato ma predeterminato unilateralmente dal Comune nel bando di concorso. Il contratto si è limitato a recepire il contenuto del bando, sicché la contestazione si risolve in censure alla formazione del bando stesso, che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente.
La giurisdizione appartiene in via esclusiva al giudice amministrativo. I rapporti instaurati consensualmente tra amministrazioni e privati ricadono nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 11, comma quinto, legge n. 241/1990, trattandosi di controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra la P.A. e i privati, come gli accordi del 1999 e del 2006. Tale conclusione si impone anche sulla base dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm.
Tuttavia, rileva il Collegio, il bando emanato dal Comune con delibera n. 10 del 2011, nel quale i canoni erano già quantificati in misura superiore al dovuto, avrebbe dovuto essere impugnato dal ricorrente già nel 2013, anno di assegnazione dell’alloggio e di stipula del contratto, entro il termine di cui all’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. La causa civile è stata iscritta a ruolo solo nel 2022, nove anni dopo, e la traslatio judicii non può giovare alla rimessione in termini.
Il TAR osserva infine che, anche volendo applicare la giurisdizione esclusiva sugli accordi, la conclusione non cambierebbe, poiché il diritto alla restituzione dei maggiori canoni e all’eventuale risarcimento sarebbe prescritto per decorso del termine quinquennale ex artt. 1442 e 2948 cod. civ., eccepito dal Comune, decorrente dalla stipula del contratto avvenuta nel 2013, quale atto esecutivo dell’accordo pubblico-privato. Il ricorso è pertanto irricevibile per tardività, o comunque inammissibile per intervenuta prescrizione.
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Nota della Redazione
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