La cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza per mancato pagamento dell’indennizzo ex legge n. 210/1992 (TAR Molise n. 191 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avviato per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che ha condannato il Ministero della Salute alla corresponsione dell’indennizzo ex art. 1 legge n. 210/1992, il pagamento integrale di quanto dovuto, intervenuto successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito processuale non esclude però la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, atteso che l’ottemperanza deve ritenersi tardiva se realizzata solo dopo l’avvio del giudizio, ancorché il ritardo sia lieve. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già riconosciuto dal giudicato, giustifica la liquidazione delle spese a suo carico.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una domanda di indennizzo presentata ai sensi dell’art. 1 legge n. 210/1992 dalla sig.ra -OMISSIS-, deceduta in corso di causa. Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda e condannava il Ministero della Salute a corrispondere alle eredi l’indennizzo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e fino alla data del decesso, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero e l’AIFA proponevano appello, rigettato dalla Corte di appello di Campobasso, che confermava integralmente la sentenza di primo grado. Non essendo stato proposto ricorso per Cassazione, la sentenza d’appello passava in giudicato e veniva notificata per l’esecuzione.
L’Amministrazione non ottemperava nei termini, pur decorso il periodo previsto dalla legge. Le ricorrenti, in qualità di eredi, proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese. Le Amministrazioni resistenti si costituivano e, con atto depositato il 29.04.2026, deducevano la cessata materia del contendere per intervenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise rileva che, a seguito degli avvenuti pagamenti, la materia del contendere è cessata. L’istituto opera quando, successivamente alla proposizione del ricorso, sopravviene un fatto — quale l’integrale adempimento dell’obbligo di pagamento — che elimina ogni residua utilità per il ricorrente, rendendo superfluo qualsiasi ulteriore accertamento sulla fondatezza della pretesa.
Ciononostante, il Collegio valorizza la circostanza che l’esecuzione della sentenza è avvenuta soltanto dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso: i decreti di autorizzazione della spesa risultano datati 25.03.2026 e i pagamenti sono stati effettuati il 07.04.2026, quando il giudizio era già pendente. Tale sequenza temporale evidenzia che l’ottemperanza non è stata spontanea e tempestiva, ma è intervenuta solo a seguito dell’iniziativa giudiziale delle ricorrenti.
Su questa base, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere, il Tribunale condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alle spese del giudizio, “stante il lieve ritardo registrato nei pagamenti”. La liquidazione è operata in misura ridotta, con parziale compensazione, tenendo conto della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti. La condanna alle spese assume pertanto funzione sanzionatoria del ritardo nell’esecuzione del giudicato, ancorché di modesta entità, e costituisce applicazione del principio per cui la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha reso necessario il ricorso, non viene meno per il solo fatto che l’adempimento sia sopravvenuto nel corso del giudizio.
Il Collegio ordina infine l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 Reg. (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, trattandosi di materia afferente a vicende personali e sanitarie sensibili.
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