Ottemperanza per il giudicato: condanna del Ministero all’accredito della carta docenti (TAR Molise n. 57 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, in quanto non spontaneamente eseguita, costituisce titolo per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., finalizzato a ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica di una copia attestata conforme all’originale, ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ..
Il Fatto
Un docente precario, titolare di supplenze negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica del docente e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditargli la somma di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione.
Rimasta inadempiuta l’amministrazione, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione, rilevando che il giudicato si era formato sulla sentenza del giudice del lavoro e che la stessa era stata notificata all’amministrazione in copia conforme. La notifica è stata ritenuta idonea alla luce delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, che dal 28 febbraio 2023 hanno eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione a un pagamento rientra, infatti, nel novero dei titoli azionabili in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo tale rimedio finalizzato all’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il Collegio ha accertato che la somma richiesta corrispondeva a quella indicata nella sentenza da eseguire, ritenendo il ricorso fondato e ordinando all’amministrazione di dare esecuzione al pagamento nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, termine decorso il quale opererà il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente.
Il TAR ha, infine, condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite e ha disposto la distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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