Autorizzazione unica e condizioni ambientali della VIA: il diniego regge sull’ottemperanza mancante (TAR Veneto n. 1662 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale e quello di autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi: il giudizio positivo di VIA non esime il proponente dal produrre, in sede di autorizzazione unica, gli elaborati progettuali richiesti dall’amministrazione, ivi compresi quelli relativi alle modifiche necessarie per ottemperare alle condizioni ambientali. La verifica di ottemperanza, prevista dall’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, è finalizzata a identificare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti. Le disposizioni transitorie di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 175/2025 impongono di applicare la disciplina previgente alle procedure in corso, con la conseguenza che, qualora la verifica di completezza documentale si sia conclusa in seno al procedimento di VIA, l’art. 20 d.lgs. n. 199/2021 continua a trovare applicazione anche nel successivo procedimento autorizzatorio.
Il Fatto
La società ricorrente presentava alla Regione del Veneto, in data 5 novembre 2025, un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico della potenza di 22,62 MW, corredata dal parere positivo di VIA rilasciato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, condizionato al rispetto di numerose prescrizioni. La Regione, dopo aver richiesto integrazioni documentali, dichiarava l’improcedibilità dell’istanza, rilevando, tra l’altro, la mancata produzione della documentazione riguardante le modifiche progettuali necessarie per ottemperare alle condizioni ambientali nn. 5 e 7, l’assenza di data certa dei contratti preliminari per la costituzione di servitù di elettrodotto e l’applicabilità dell’obbligo di asservimento di aree agricole previsto dalla normativa regionale. Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso, deducendo quattro motivi di censura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, pur riconoscendo la fondatezza di alcune delle doglianze prospettate, sul rilievo che il provvedimento impugnato è suscettibile di reggere sulla sola motivazione relativa alla mancata produzione della documentazione riguardante le modifiche progettuali imposte dalla condizione ambientale n. 7 del parere del Ministero della cultura. Tale condizione, riguardando l’invaso di laminazione e la rete scolante, investe profili di invarianza idraulica che devono necessariamente essere valutati nel corso del procedimento autorizzatorio ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 190/2024. Il Collegio ha escluso che la ricorrente potesse sottrarsi a tale richiesta invocando la distinzione tra progetto definitivo e fase di verifica di ottemperanza, evidenziando come la VIA e l’autorizzazione unica siano procedimenti autonomi e che proprio la loro autonomia giustifica la richiesta di un dettaglio progettuale maggiore rispetto a quello sufficiente per il giudizio di compatibilità ambientale.
Quanto al primo motivo, incentrato sull’applicabilità dell’art. 20 d.lgs. n. 199/2021 e sulla conseguente inapplicabilità dell’obbligo di asservimento previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a), l.r. Veneto n. 17/2022, il Collegio ne ha riconosciuto la fondatezza. Richiamando il disposto dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 175/2025, il TAR ha ritenuto che la procedura in esame rientri tra quelle “in corso”, atteso che la verifica di completezza documentale si era conclusa con il rilascio del parere positivo di VIA del 18 marzo 2025. Ha pertanto affermato che obliterare il tenore letterale della disposizione transitoria per applicare la nuova disciplina sarebbe contrario ai principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ha quindi ribadito che l’installazione di impianti fotovoltaici in aree qualificate come idonee ex lege dallo Stato deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni imposte da normative regionali.
Il TAR ha accolto anche il secondo motivo, relativo alla presunta mancanza di data certa dei contratti preliminari per la costituzione delle servitù di elettrodotto: la loro allegazione alla PEC di presentazione dell’istanza integra la condizione prevista dall’art. 2704 cod. civ., secondo cui la data della scrittura privata non autenticata è certa dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Parzialmente fondato è risultato il terzo motivo: mentre la mancata attuazione della condizione n. 7 giustifica l’arresto del procedimento, la prescrizione n. 5, relativa alla colorazione delle cabine elettriche, costituisce un elemento progettuale di dettaglio la cui attuazione può essere efficacemente verificata in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.
Da ultimo, il Collegio ha ritenuto fondate le censure relative alla mancata attivazione del soccorso istruttorio in relazione a un elaborato parzialmente illeggibile, e al difetto di istruttoria per avere l’amministrazione contestato la mancanza di una tavola in realtà prodotta sotto altra intitolazione solo nell’atto conclusivo del procedimento, con ciò violando il principio del contraddittorio di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990. Ciononostante, la natura assorbente del vizio relativo alla condizione ambientale n. 7 ha determinato la reiezione del ricorso, con compensazione delle spese per la novità e la particolarità delle questioni trattate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.