Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal Comune (TAR Veneto n. 1603 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa a seguito della comunicazione di fissazione della camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito del giudizio può essere adottata con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la verifica della permanenza dell’interesse. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla stessa parte ricorrente, costituisce ragione sufficiente per la compensazione delle spese di lite, in assenza di contrarie deduzioni della parte resistente.
Il Fatto
Il Comune di Cavallino Treporti aveva impugnato l’ordinanza n. 31 del 29.08.2024 dell’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Jesolo, recante l’estensione della stagione balneare al 15 settembre 2024, nonché, in via derivata, l’ordinanza di sicurezza balneare per la stagione 2024 e il successivo dispaccio del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, conosciuto solo a seguito di accesso agli atti.
Il ricorso era stato integrato da motivi aggiunti, depositati il 31.10.2024, avverso il dispaccio prot. n. 113761 del 27.08.2024. Il giudizio era stato quindi fissato per la camera di consiglio del 15 luglio 2026 ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., al fine di verificare la permanenza dell’interesse al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha dato atto che la parte ricorrente, a seguito della ricezione della comunicazione di segreteria ex art. 72-bis cod. proc. amm., ha dichiarato dapprima con nota depositata il 9 giugno 2026 e successivamente a verbale dell’odierna camera di consiglio di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendo la declaratoria in conformità con compensazione delle spese.
Il Collegio ha ritenuto che, alla luce di tale dichiarazione, dovesse essere pronunciata l’improcedibilità del ricorso e dei relativi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., disposizione espressamente richiamata nel testo del provvedimento unitamente all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
La pronuncia è stata adottata con sentenza in forma semplificata, modalità espressamente consentita dall’art. 72-bis cod. proc. amm. per i casi in cui la causa sia suscettibile di immediata definizione in rito, previa sottoposizione della questione alle parti.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, ravvisando giusti motivi attesa l’assenza di contrarie deduzioni della parte resistente e la natura della definizione del giudizio, determinata dalla sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse della stessa ricorrente.
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Nota della Redazione
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