Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel ricorso contro la non ammissione alla classe successiva (TAR Veneto n. 1598 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento di non ammissione dello studente alla classe successiva diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, l’alunno completi comunque l’anno scolastico e si appresti a concludere quello ulteriore, venendo meno l’utilità concreta della decisione. La declaratoria di improcedibilità non richiede statuizione sulle spese di lite qualora le amministrazioni intimate non si siano costituite in giudizio. La richiesta di parte di declaratoria di improcedibilità, fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse, è idonea a definire il giudizio senza esame del merito della pretesa.
Il Fatto
I genitori di uno studente, esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato i verbali di scrutinio finale con cui il Consiglio della classe seconda di un liceo scientifico statale aveva deliberato la non ammissione del minore alla classe terza per l’anno scolastico 2023/2024. Il ricorso, proposto anche avverso la valutazione finale di 4/10 conseguita nella materia di matematica, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti. Il Tribunale aveva dapprima rigettato l’istanza cautelare con decreto del 10 agosto 2024, disponendo incombenti istruttori; l’Istituto aveva trasmesso documentazione e una relazione interna. Le amministrazioni intimate non si erano costituite in giudizio e la domanda di sospensiva era stata respinta con ordinanza cautelare del 20 settembre 2024.
La Motivazione della Corte
Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha segnalato che, nelle more del giudizio, lo studente aveva completato la classe seconda e si apprestava a concludere la classe terza nell’anno scolastico 2025/2026. Sulla base di tale circostanza, la parte ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.
Il Collegio ha rilevato che, una volta venuta meno l’utilità concreta della decisione, non residua alcun interesse ad agire: il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Nessuna statuizione è stata assunta sulle spese, attesa la mancata costituzione delle amministrazioni intimate. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003, su richiesta degli interessati.
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Nota della Redazione
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