Impianti agrivoltaici: il diniego di compatibilità ambientale richiede motivazione rafforzata sulle specificità tecniche (TAR Lazio n. 14547 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli impianti agrivoltaici, che combinano produzione energetica e continuità delle attività colturali preservando la permeabilità del suolo, non sono automaticamente assimilabili ai tradizionali impianti fotovoltaici a terra. Il giudizio di compatibilità ambientale deve tenere conto delle concrete caratteristiche tecnologiche e impiantistiche del progetto. Il diniego di VIA su un impianto agrivoltaico richiede motivazione rafforzata e specifica, che dia conto del bilanciamento tra l’interesse paesaggistico-ambientale e il principio euro-unitario di massima diffusione delle fonti rinnovabili. La reiezione delle controdeduzioni del proponente con formule apodittiche, prive di confutazione tecnico-scientifica, integra un difetto di istruttoria e di motivazione ex art. 3 della legge n. 241 del 1990, senza che ciò comporti invasione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 per un impianto agrivoltaico di circa 87 MW, in gran parte ricadente in una ZPS. Il progetto prevedeva strutture in plinti zavorrati appoggiati al suolo, senza scavi, e un articolato sistema di misure di miglioramento ecologico, illustrato negli studi allegati. Il procedimento, dichiarato procedibile, si è concluso con il Decreto Direttoriale del MASE n. 764 del 2025, che, di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale,
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.