Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso l’annullamento del permesso di soggiorno (TAR Lazio n. 14438 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento di annullamento di un permesso di soggiorno allorché il ricorrente, dopo la proposizione del gravame, abbia formalizzato istanza di protezione internazionale e ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio. La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, per la modificazione della situazione di fatto e di diritto cristallizzata al momento della domanda, l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente. La relativa pronuncia prescinde dall’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e non preclude la tutela risarcitoria, ove la parte manifesti l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.. In mancanza di tale manifestazione, le spese di lite possono essere compensate.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il Questore aveva disposto l’annullamento del permesso di soggiorno e dichiarato l’irricevibilità dell’istanza di rinnovo. Il provvedimento, emesso nel 2020, era stato notificato solo nel 2023. L’impugnativa si fondava su un unico motivo, articolato in più censure, con cui si lamentava il mancato invio della comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e plurimi profili di eccesso di potere.
La Motivazione del Tribunale
Nel corso del giudizio, il ricorrente depositava una nota con cui riferiva di aver formalizzato istanza di riconoscimento della protezione internazionale presso l’Ufficio Immigrazione e di aver ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 142/2015. La parte rappresentava il conseguente difetto di interesse alla trattazione della controversia, chiedendo comunque la liquidazione delle spese in proprio favore.
Il Tribunale, valorizzando la dichiarazione del ricorrente, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia si fonda sulla considerazione che l’utilità concreta che il ricorrente avrebbe potuto trarre dall’eventuale accoglimento del ricorso è venuta meno a seguito del mutamento della situazione di fatto e di diritto cristallizzata al momento della proposizione della domanda.
Il Collegio ha altresì chiarito che la sopravvenuta carenza di interesse non attesta la fondatezza della pretesa sostanziale e che, pertanto, non vi è spazio per una declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato, salvo che la parte manifesti l’interesse all’accertamento ai fini risarcitori. Nel caso di specie, la parte non aveva manifestato detto interesse, sicché la domanda risarcitoria non poteva essere coltivata.
Sulla base di tali premesse, le spese di lite sono state compensate, in considerazione della natura della pronuncia, che non definisce il giudizio nel merito. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.