Cessazione della materia del contendere per il payback ridotto dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 14321 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con cui è stata disposta la sua inclusione negli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, con obbligo di versamento di un importo consistente. Ha altresì impugnato gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali e il decreto del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa.
Nelle more del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento. La società ricorrente ha documentato di aver provveduto al pagamento nei termini e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; la Regione Veneto ha confermato l’avvenuto versamento, accertato con proprio decreto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la ricorrenza dei presupposti normativi per la definizione del giudizio. L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 stabilisce, per le annualità 2015-2018, che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La norma attribuisce alle regioni il compito di accertare l’avvenuto versamento della quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, comunicati alla segreteria del TAR Lazio. Tale accertamento determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha prodotto il decreto regionale n. 154 del 16 ottobre 2025, con cui la Regione Veneto ha accertato l’avvenuto versamento degli importi degli oneri di ripiano da parte delle aziende fornitrici, ivi inclusa la ricorrente, risultante dall’Allegato A. Tale circostanza è stata confermata anche dalla Regione, che ha chiesto la definizione del giudizio in conformità alla disciplina sopravvenuta.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, estesa all’intero gravame, e ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come previsto dalla stessa disposizione normativa. La decisione si fonda sulla natura satisfattiva dell’interesse azionato, venuto meno per effetto del versamento della quota ridotta, che ha integralmente assolto l’obbligazione di ripiano.
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Nota della Redazione
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