Inammissibile il ricorso per procura alle liti rilasciata all’estero senza apostille (TAR Lazio n. 14068 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti rilasciata all’estero è disciplinata dalla legge italiana ai sensi dell’art. 12 della legge n. 218/1995. Essa deve essere conferita nelle forme dell’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo ex art. 39 c.p.a., e, se redatta all’estero, deve essere munita di legalizzazione consolare ovvero di apostille per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961. L’eventuale conferma della procura mediante collegamento video a distanza non è idonea a superare il difetto di autenticazione, atteso che il potere di autenticazione del difensore non si estende oltre il territorio nazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli affari esteri sulla propria istanza di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio di tipo D, formalizzata il 10 novembre 2025. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 20 luglio 2026, il Collegio dava alle parti avviso ex art. 73 c.p.a. circa la possibile sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso, derivante dalla nullità della procura alle liti rilasciata all’estero e asseritamente confermata dal ricorrente mediante collegamento video a distanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 218/1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana; pertanto tutti gli atti processuali, inclusa la procura alle liti rilasciata all’estero, sono disciplinati dalla legge italiana.
La disciplina sostanziale è rinvenuta nell’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo ex art. 39 c.p.a., che richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Il Collegio ha escluso che la procura rilasciata all’estero possa essere validamente autenticata dal difensore, poiché tale potere non si estende oltre i confini nazionali, né può essere surrogato dall’impiego di collegamenti video a distanza, in conformità con la giurisprudenza di legittimità richiamata.
Per la procura redatta per atto pubblico, il Tribunale ha precisato che essa deve essere alternativamente munita della legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 52, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 71/2011, ovvero dell’apostille per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge n. 1253/1966.
Il Collegio ha altresì escluso la possibilità di disporre la sanatoria della procura in corso di causa, non essendo applicabile al processo amministrativo l’art. 182 c.p.c., come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025. Ne consegue che, in difetto delle condizioni di forma-sostanza richieste, la procura è inesistente e, pertanto, il difensore non è munito di valido ius postulandi.
Attesa la natura imperativa delle norme sul processo, non derogabili da prassi emergenziali, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., compensando integralmente le spese di lite.
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Nota della Redazione
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