Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario per la carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 13838 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, resa in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva e non consente integrazioni o accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. L’accertamento è limitato alla verifica dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione rispetto al giudicato. L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione grava sul debitore: in mancanza di chiarimenti, la pretesa del creditore è accolta. In caso di inottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente di cui all’art. 1, commi 121 e ss., legge n. 107/2015 per l’anno scolastico indicato, condannando il Ministero alla corresponsione del beneficio e delle spese di lite.
L’Amministrazione, rimasta inerte, veniva nuovamente adita in sede di ottemperanza dinanzi al TAR. Il Ministero si costituiva ma non forniva elementi sull’esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che l’azione di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo quando attiene a pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio è circoscritto all’accertamento dell’inadempimento rispetto al giudicato, senza possibilità di rivalutare il merito o integrare il contenuto della decisione.
Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti idonei a comprovare la corretta esecuzione della sentenza. La giurisprudenza e la disciplina dell’onere della prova tra debitore e creditore impongono di accogliere la pretesa: l’inerzia dell’Amministrazione determina la condanna a provvedere.
La Corte reputa invece non sussistenti i presupposti per la penalità di mora, che potrà essere richiesta solo in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. Nomina fin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale competente, che provvederà alla esecuzione in via sostitutiva decorsi i termini.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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