Improcedibilità del ricorso sul payback dispositivi medici per effetto del versamento ex art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 (TAR Lazio n. 13806 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento dell’importo di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Il pagamento consente il conseguimento di un bene della vita diverso da quello cui il ricorso giurisdizionale era originariamente indirizzato (l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati), con conseguente improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. La mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere non osta alla dichiarazione di improcedibilità, qualora l’amministrazione non abbia depositato la documentazione richiesta dalla predetta disposizione.
Il Fatto
Le società ricorrenti, operanti nel settore della fornitura di dispositivi medici, hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, con il quale erano stati attribuiti gli oneri di riparto di superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il provvedimento regionale costituiva attuazione del D.M. 6 luglio 2022, che aveva certificato a livello nazionale e regionale il superamento del predetto tetto di spesa. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha depositato una nota con la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento dell’importo richiesto nella misura prevista dalla legge, secondo il meccanismo di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere nei termini previsti dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, in assenza del deposito, da parte dell’amministrazione regionale, della documentazione che la stessa aveva l’onere di versare in atti.
Ciononostante, il Collegio ha ritenuto che la documentazione dedotta e prodotta dalla parte ricorrente fosse comunque idonea a determinare il venir meno del potere del giudice di pronunciarsi nel merito. L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, stabilisce infatti che l’integrale versamento estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale.
Il TAR ha evidenziato che il meccanismo introdotto dalla disposizione consente il conseguimento di un bene della vita — l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento delle somme dovute in misura ridotta — diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione degli atti impugnati senza alcun pagamento. Tale circostanza comporta il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché di cessazione della materia del contendere.
Alla luce delle circostanze del caso, il Tribunale ha infine compensato integralmente le spese di lite.
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Nota della Redazione
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