L’ordine di demolizione non richiede motivazione rafforzata per le case mobili (TAR Lazio n. 13120 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive costituisce esercizio di attività amministrativa vincolata, il cui presupposto è il mero accertamento dell’abuso. Ne consegue che l’ordine di ripristino non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico alla demolizione, né la comparazione con gli interessi privati coinvolti, né la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990. L’installazione di case mobili è soggetta a permesso di costruire quando il manufatto sia oggettivamente idoneo a soddisfare un bisogno durevole, sebbene a termine, e determini una stabile alterazione dello stato dei luoghi.
Il Fatto
Il Comune di Tarquinia ingiungeva al ricorrente la demolizione, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, di una casa mobile e di altri manufatti realizzati in assenza di titolo edilizio su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, in zona di espansione residenziale soggetta a piani urbanistici attuativi.
Il ricorrente contestava l’ordine, sostenendo che la casa mobile non fosse stabilmente ancorata al suolo e fosse diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee, con conseguente inquadramento nella fattispecie di cui all’art. 3 d.P.R. n. 380/2001. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’ordine di demolizione con riferimento a tutte le opere descritte. In primo luogo, il Collegio ha chiarito che sono assoggettati a permesso di costruire sia i manufatti in legno, sia le roulotte e le case mobili, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3, comma 1, lett. e5), d.P.R. n. 380/2001 che, nella formulazione ratione temporis vigente, qualifica come interventi di nuova costruzione l’installazione di manufatti anche prefabbricati, quali case mobili, utilizzati come abitazioni e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
La natura temporanea dell’installazione deve essere provata da chi la invoca. Nel caso di specie, la parte ricorrente si era limitata a una contestazione generica, smentita dall’esistenza di allaccio elettrico, di un pozzo e dalla realizzazione di ulteriori manufatti in calcestruzzo. Tali elementi dimostravano l’idoneità delle opere a soddisfare un bisogno durevole e ad assicurare un’utilità prolungata nel tempo, integrando una stabile alterazione dello stato dei luoghi in area vincolata.
Il Tribunale ha altresì ritenuto infondato il motivo concernente il difetto di motivazione. In materia di illeciti edilizi, l’attività amministrativa è assolutamente vincolata e l’ordine di demolizione non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una motivazione rafforzata, non potendo configurarsi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. Per le medesime ragioni è esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento.
Il ricorso è stato respinto, con declaratoria di nullità delle spese di lite per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.