Il reato di furto e l’archiviazione non escludono il diniego di cittadinanza per inaffidabilità (TAR Lazio n. 12610 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992 costituisce espressione di potere sovrano dello Stato e richiede un giudizio prognostico sulla piena adesione del richiedente ai valori costituzionali. La valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto agli esiti del procedimento penale: anche una segnalazione di notizia di reato successivamente archiviata può essere valorizzata come indice di inaffidabilità. Il requisito della residenza legale decennale ha natura non solo quantitativa ma anche qualitativa, configurando un periodo di osservazione in cui il richiedente deve mantenere una condotta irreprensibile.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera regolarmente soggiornante in Italia, presentava nel 2019 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza con decreto del 14 maggio 2024, rilevando l’esistenza di una segnalazione di notizia di reato del 17 luglio 2021 per furto ex art. 624 cod. pen.
Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso al TAR Lazio, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava il decreto di archiviazione emesso dal GIP di Padova, sostenendo che l’esito favorevole del procedimento penale dovesse condurre all’annullamento del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, confermando l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione dei presupposti per la concessione dello status civitatis. La circostanza che il reato contestato sia stato oggetto di archiviazione non impedisce all’Amministrazione di apprezzare negativamente la condotta, atteso che le valutazioni in sede penale e amministrativa si pongono su piani differenti e autonomi, secondo il principio della pluriqualificazione del fatto giuridico.
La Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui il fatto penalmente rilevante, anche se non sfociato in condanna, conserva rilevanza ai fini della valutazione prognostica circa l’inserimento sociale del naturalizzando. La tipologia del reato, lesivo del patrimonio altrui, e la sua prossimità temporale all’istanza sono stati considerati elementi sintomatici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
Quanto al requisito della residenza decennale, il Tribunale ne ha offerto una lettura qualitativa: il decennio anteriore alla domanda costituisce il periodo di osservazione in cui il richiedente deve dimostrare di aver mantenuto una condotta senza mende, rappresentando l’irreprensibilità un presupposto essenziale per l’accesso alla cittadinanza. La stabile occupazione e l’integrazione sociale, pur rilevanti, integrano solo i requisiti ordinari già prescritti per il soggiorno e non valgono a superare il giudizio negativo fondato sulla vicenda penale.
Il Tribunale ha infine disatteso le censure relative alla violazione del termine procedimentale e alla mancata comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Con riferimento al primo profilo, il termine per la definizione del procedimento ha natura ordinatoria e la sua decorrenza non preclude l’adozione di un provvedimento negativo. Quanto al secondo, la comunicazione è stata legittimamente effettuata tramite la piattaforma telematica “CIVES”, in conformità con l’art. 3-bis del CAD e le circolari ministeriali, essendo tale modalità idonea a garantire la conoscibilità del preavviso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.