Precedenti penali risalenti non giustificano il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 12595 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 non può fondarsi su precedenti penali di estrema risalenza temporale rispetto alla domanda, senza che l’Amministrazione abbia svolto una concreta e attualizzata valutazione sulla permanenza della pericolosità sociale del richiedente. La mancata dichiarazione di tali precedenti nel modulo di autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, costituisce elemento non decisivo quando abbia ad oggetto fatti ormai privi di valenza prognostica negativa. Il provvedimento di diniego basato su una rappresentazione non più attuale della figura del richiedente è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione ed è pertanto illegittimo, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava in data 20/05/2022 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione respingeva la domanda con decreto del 21/07/2025, rilevando dal Certificato del Casellario Giudiziale e dal rapporto informativo della Questura la sussistenza di due precedenti penali per furto, risalenti rispettivamente al 1999 e al 2000, non dichiarati nel modulo di autocertificazione.
Il diniego era preceduto dal preavviso dell’08/04/2025, reso ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, in riscontro del quale non pervenivano osservazioni. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo l’illegittimità del diniego per difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e violazione del principio di proporzionalità, stante la risalenza di oltre vent’anni dei precedenti penali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che l’Amministrazione aveva posto a fondamento del diniego due precedenti per furto di estrema risalenza temporale, essendo la domanda di cittadinanza stata presentata a oltre vent’anni di distanza dai fatti contestati. Tale circostanza rendeva necessaria una verifica concreta e attualizzata sulla permanenza della pericolosità sociale del richiedente, non compiuta dall’Amministrazione.
Quanto alla dichiarazione mendace, il Tribunale ha precisato che essa non può da sola sostenere il diniego, riguardando fatti storici ormai privi di qualsivoglia valenza prognostica negativa. Rilievo decisivo è stato attribuito al grado di integrazione sociale raggiunto dal ricorrente nel corso della permanenza nel Paese di cui aspira a divenire cittadino.
Il provvedimento impugnato è risultato così viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, fondandosi su una rappresentazione dei fatti non più attuale e inidonea a sostenere un giudizio di pericolosità sociale ancorato a un passato remoto, anziché a un’analisi dinamica e attualizzata della figura del richiedente. Il Tribunale ha pertanto annullato il provvedimento, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva del ricorrente alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.