Il diniego di cittadinanza può fondarsi su condanne risalenti e procedimenti penali pendenti (TAR Lazio n. 12594 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992 costituisce atto di alta amministrazione, caratterizzato da amplissima discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti del controllo estrinseco e formale, con esclusione di ogni sindacato sostitutivo. Il diniego può legittimamente fondarsi sia su condanne penali risalenti – ancorché per reati non ostativi in senso stretto – sia su procedimenti penali ancora pendenti, purché la valutazione risulti logica, coerente e ragionevole. Le relative risultanze possono essere apprezzate negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti del processo penale, non operando in tale sede il principio di presunzione di innocenza secondo il più rigoroso canone probatorio penale, ma essendo sufficiente un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente basato anche su elementi indiziari.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero residente legalmente in Italia da oltre dieci anni, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, respingeva la domanda con decreto del 2.4.2025, rilevando la sussistenza a carico dell’istante di una condanna e di un procedimento penale pendente. Avverso tale provvedimento, il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, contestando l’idoneità della sola condanna risalente e delle mere notizie di reato a sorreggere il diniego e lamentando un difetto di istruttoria per la mancata valorizzazione del suo percorso di integrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito i principi che governano la concessione della cittadinanza, richiamando il carattere discrezionale della valutazione demandata all’Amministrazione e la natura del provvedimento come atto di alta amministrazione, la cui motivazione può essere sindacata solo sotto i profili della logicità, della coerenza e della ragionevolezza. Quanto all’onere motivazionale, la Corte ha evidenziato che la sua ampiezza si correla allo stadio del procedimento penale e alla natura e risalenza del reato, potendo essere minore in presenza di una sentenza passata in giudicato rispetto al caso di mere denunce o notizie di reato.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla condanna del 2010 per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998. Tale precedente costituisce un significativo indice di disvalore rispetto ai principi di ordinata convivenza civile, non potendo ritenersi “estinto” per effetto del successivo rilascio del permesso di soggiorno, non essendo previsto alcun automatismo estintivo. La Corte ha precisato che anche condotte sintomatiche di non piena adesione alla legalità, ancorché risalenti, possono assumere rilievo nella valutazione prognostica demandata all’Amministrazione.
Quanto al procedimento penale pendente, il TAR ha valorizzato la gravità dei reati contestati – lesioni personali aggravate, rapina aggravata ed estorsione, fattispecie che sarebbero di per sé ostative alla cittadinanza per matrimonio – la circostanza del rinvio a giudizio e la non risalenza dei fatti, risalenti al periodo di osservazione rilevante. Richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Corte ha ribadito che le risultanze penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti processuali, essendo sufficiente il “fondato sospetto” e non il “ragionevole dubbio”.
Il Collegio ha infine respinto la tesi del ricorrente circa l’idoneità del solo inserimento sociale ed economico a fondare il diritto alla cittadinanza, rilevando che lo stabile inserimento rappresenta un mero prerequisito e che la concessione presuppone l’accertamento di un interesse pubblico alla stabile ammissione nella comunità nazionale. Inammissibile è altresì ogni sindacato sostitutivo del giudice amministrativo sulle valutazioni di merito riservate all’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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