Valutazione del procedimento penale pendente ai fini del diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 12587 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992 costituisce atto di alta amministrazione, espressione di valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale. Il diniego può essere legittimamente fondato su un procedimento penale pendente per reati contro la famiglia e minaccia, anche a prescindere dall’esito del successivo giudizio, atteso che le risultanze fattuali dell’iter penale sono valutabili autonomamente sul piano amministrativo in forza del principio di pluriqualificazione dei fatti giuridici. La pronuncia assolutoria per insussistenza del dolo e la declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela non escludono che il fatto contestato possa costituire elemento sintomatico di inaffidabilità del richiedente nel giudizio prognostico sull’integrazione sociale. L’obbligo motivazionale del diniego è correlato allo stadio del procedimento penale: la presenza di una sentenza favorevole sopravvenuta all’adozione dell’atto non inficia la legittimità del provvedimento, valutabile solo sulla base delle circostanze note al momento della sua adozione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992. Con decreto del 6 settembre 2024, il Ministero dell’Interno respingeva la domanda, ritenendo sussistente un contrasto tra l’interesse pubblico e quello del richiedente, in ragione della pendenza di un procedimento penale per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570-bis c.p.) e di minaccia (art. 612 c.p.).
Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo l’insufficienza della vicenda penale a sostenerlo, anche alla luce della successiva sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva assolto dall’imputazione di cui all’art. 570-bis c.p. per insussistenza del fatto e dichiarato non doversi procedere per il reato di minaccia per intervenuta remissione della querela. L’Amministrazione si costituiva per resistere al ricorso, che veniva introitato per la decisione all’udienza pubblica del 27 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza consolidata in materia, rammentando che la concessione della cittadinanza italiana non costituisce un diritto del richiedente, ma il frutto di una ponderazione discrezionale dell’Amministrazione, volta ad accertare l’interesse pubblico all’integrazione del naturalizzando nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta.
Il Collegio ha quindi escluso che la sentenza favorevole sopravvenuta potesse inficiare la legittimità del diniego. La pronuncia assolutoria per insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, intervenuta dopo l’adozione dell’atto, non poteva essere considerata dall’Amministrazione, la cui valutazione va scrutinata esclusivamente alla stregua delle circostanze di fatto esistenti e note al momento dell’adozione del provvedimento. In ogni caso, la formula assolutoria ha comunque confermato l’avvenuta commissione materiale della condotta di sottrazione agli obblighi di mantenimento.
Quanto alla declaratoria di non doversi procedere per il reato di minaccia, il TAR ha evidenziato come la remissione della querela da parte della moglie costituisca elemento sintomatico dell’indole del ricorrente, legittimamente valutabile in sede amministrativa. Secondo la giurisprudenza richiamata, il coniuge vittima può essere forzato a ritirare la querela per motivi di convenienza, dipendenza economica o timore di ritorsioni, circostanza frequente nei reati di violenza o abuso.
Il Collegio ha infine ribadito l’autonomia tra il piano penale e quello amministrativo, richiamando il principio della pluriqualificazione dei fatti giuridici. L’Amministrazione può valutare negativamente i fatti anche a prescindere dagli esiti del giudizio penale, non essendo richiesto il rigore probatorio della condanna, ma essendo sufficiente il fondato sospetto circa l’inaffidabilità del richiedente. La valutazione deve estendersi all’area della prevenzione dei reati e della pericolosità sociale, in una prospettiva prognostica sulla futura integrazione del naturalizzando.
Alla luce di tali considerazioni, il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e proporzionato, essendo il provvedimento di diniego espressione di un potere di alta amministrazione non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo evidente travisamento dei fatti o illogicità manifesta, vizi non riscontrati nel caso di specie. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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