L’asseverazione Asse.co. resta riservata ai consulenti del lavoro: non è irragionevole la scelta amministrativa (TAR Lazio n. 12539 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui l’Ispettorato nazionale del lavoro nega ai dottori commercialisti il potere di rilasciare l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (cd. Asse.co.), riconosciuto ai soli consulenti del lavoro in forza dei protocolli d’intesa conclusi con il Ministero del lavoro e con lo stesso Ispettorato. La scelta di non estendere tale potere non è palesemente irragionevole, ove fondata su una pluralità di elementi di differenziazione tra le due figure professionali, quali il percorso di studi, l’esame di abilitazione, le funzioni attribuite dal legislatore in materia lavoristica e previdenziale e il regime ordinamentale. L’attività di asseverazione, inserendosi nel contesto dell’attività ispettiva, presuppone un raccordo tra l’Ispettorato e l’ordine professionale vigilato dal Ministero del lavoro. Ne consegue l’infondatezza delle censure di contrasto con il diritto unionale e con la Costituzione, che muovono da un’asserita parificazione delle due professioni non riscontrabile nel quadro normativo.
Il Fatto
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e un dottore commercialista hanno impugnato il provvedimento con cui l’Ispettorato nazionale del lavoro ha respinto l’istanza volta a estendere agli iscritti all’albo dei commercialisti il potere di asseverare la regolarità retributiva e contributiva delle imprese. Detta attività era stata riconosciuta ai soli consulenti del lavoro sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti dal relativo Consiglio nazionale con il Ministero del lavoro e con l’Ispettorato. Con il ricorso, i ricorrenti hanno dedotto l’irragionevolezza della scelta amministrativa, la violazione dei principi di legalità, imparzialità e concorrenza, nonché il contrasto con il diritto unionale e con la Costituzione, chiedendo la disapplicazione delle norme poste a fondamento dell’atto o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dapprima dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in parte qua, per difetto di legittimazione attiva del professionista, non destinatario del provvedimento e privo di una situazione giuridica direttamente lesa, nonché per difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro, evocato in giudizio solo per litis denuntiatio e non parte necessaria del processo.
Nel merito, la sentenza ha ricostruito la natura dell’Asse.co., evidenziando come essa nasca da protocolli d’intesa conclusi con l’Ordine dei consulenti del lavoro nell’ambito della riforma dell’attività ispettiva, con funzione di prevenzione e di orientamento della vigilanza verso le imprese prive di asseverazione. La Corte ha quindi verificato se la mancata estensione ai commercialisti di tale potere fosse irragionevole, alla luce dell’art. 1, comma 1, l. n. 12/1979, che abilita anche gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti a compiere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
Il giudice ha ritenuto determinanti le differenze tra le due professioni valorizzate dall’Ispettorato: l’attribuzione ai soli Consigli provinciali dei consulenti del lavoro della certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c-ter, d.lgs. n. 276/2003; le funzioni in materia di conciliazione e di accordi individuali ex art. 2103 cod. civ.; la trasmissione delle dimissioni ex art. 26, comma 4, d.lgs. n. 151/2015; la facoltà di intermediazione ex art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 276/2003. Ha inoltre valorizzato il diverso percorso formativo e l’esame di abilitazione, oltre alla circostanza che il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro è vigilato dal Ministero del lavoro, cui è sottoposto anche l’Ispettorato, diversamente dal Cndcec, vigilato dal Ministero della giustizia.
Alla luce di tali elementi, complessivamente considerati, la scelta amministrativa non è apparsa palesemente irragionevole, rendendo prive di pregio anche le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione, fondate su una non riscontrabile parificazione delle due figure professionali in materia di lavoro e previdenza. Il ricorso è stato pertanto in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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