Rideterminazione del contributo e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 12426 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie concernenti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare la sussistenza dei relativi presupposti. Parimenti, anche in presenza di un provvedimento attributivo del beneficio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, ove il beneficiario sia titolare di un diritto soggettivo perfetto. La giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile solo quando la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, ovvero quando il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
Il Fatto
Con decreto del 3 marzo 2022, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy concedeva alla società ricorrente un contributo commisurato agli interessi su un finanziamento, suddiviso tra investimenti ordinari e investimenti in tecnologie digitali 4.0. A seguito della rendicontazione, la società dichiarava di aver destinato l’intero finanziamento a investimenti ordinari. Il Ministero, quindi, rideterminava il contributo in misura ridotta, applicando le previsioni del provvedimento concessorio che limitava l’ammissione per gli investimenti ordinari.
Avverso tale atto di rideterminazione, la società proponeva ricorso al TAR Lazio, deducendo l’abnormità e l’irragionevolezza del provvedimento per eccesso di potere, carenza di istruttoria e violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente, ritenendola fondata.
Il Collegio ha richiamato i principi consolidati in materia di riparto di giurisdizione, evidenziando come la natura della situazione soggettiva azionata sia il criterio decisivo. In particolare, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste quando la controversia attiene alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, anche in presenza di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, poiché il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto. Al contrario, la giurisdizione amministrativa è configurabile solo per la fase di assegnazione del beneficio o per l’annullamento o la revoca del provvedimento attributivo per vizi di legittimità o contrasto con il pubblico interesse.
Applicando tali criteri al caso di specie, il TAR ha rilevato che la rideterminazione del contributo era avvenuta sulla base di un mero ricalcolo delle percentuali sugli importi degli investimenti ammessi nel provvedimento di concessione, senza alcun esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione. Quest’ultima, preso atto della mancata esecuzione degli investimenti 4.0, aveva applicato le previsioni del provvedimento concessorio che limitava l’ammissione al contributo per investimenti ordinari.
Pertanto, la posizione giuridica azionata dalla ricorrente, essendo successiva al provvedimento di concessione e non implicando l’esercizio di poteri pubblicistici di secondo grado, aveva consistenza di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, disponendo che la domanda possa essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. e compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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