Diniego di cittadinanza per appartenenza a movimenti estremisti: motivazione attenuata e sindacato limitato (TAR Lazio n. 12424 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana costituisce atto di alta amministrazione, connotato da amplissima discrezionalità e informato a criteri di precauzione e cautela, sindacabile dal giudice amministrativo nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale. L’obbligo di motivazione del diniego può essere adeguatamente calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti, legittimando un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo quando una più ampia disclosure dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe compromettere la segretezza delle investigazioni e le connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza della Repubblica. L’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Ministro dell’Interno del 29 luglio 2017, recante il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992. Il diniego era fondato sugli esiti dell’attività informativa esperita, dalla quale erano emersi elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Avverso il diniego il ricorrente deduceva violazione di legge per difetto di motivazione ed eccesso di potere per violazione del principio del contraddittorio, nonché violazione degli artt. 8 e 10-bis legge n. 241 del 1990. Il Ministero resistente si opponeva, deducendo la natura riservata degli atti istruttori. Con ordinanza istruttoria dell’8 luglio 2025, il Collegio disponeva l’acquisizione della documentazione riservata, depositata in busta chiusa e sigillata, della quale poteva prendere visione il difensore del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito la natura del potere attribuito all’Amministrazione in materia di cittadinanza, qualificando la concessione dello status civitatis come atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e allo status illesae dignitatis del richiedente. La valutazione discrezionale è sindacabile nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, non estendendosi al merito della scelta amministrativa.
Nel caso di specie, il diniego risultava fondato sull’appartenenza del richiedente alla formazione separatista curda PKK – Konga GEL, gruppo soggetto alla posizione comune 2001/931/PESC, aggiornata dal Regolamento di esecuzione UE 2025/206. Il Tribunale ha ritenuto legittima la valutazione ministeriale, basata sugli accertamenti degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, la cui attendibilità non è ragionevolmente dubitabile in quanto proveniente da fonte ufficiale.
Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati e possono essere esternati con formule sintetiche, finalizzate a evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere attività di intelligence in corso. Il riferimento ob relationem al contenuto degli atti riservati soddisfa le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre i diritti di difesa risultano garantiti dall’ostensione in giudizio disposta con le cautele del caso.
Il Tribunale ha infine escluso la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990, ritenendo legittima la mancata comunicazione dei motivi ostativi trattandosi di elementi riservati sottratti all’accesso. La valutazione ministeriale, espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, è stata pertanto ritenuta immune dalle censure prospettate, con reiezione del ricorso e compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.