Ottemperanza e conversione dell’azione: il riesercizio del potere dopo il giudicato (TAR Lazio n. 12392 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, investito della contestazione di un provvedimento adottato in sede di riedizione del potere successiva a un giudicato di annullamento, deve distinguere le censure che attengono alla violazione delle “regole giudiziali” – rispetto delle quali è competente a dichiarare la nullità dell’atto per elusione del giudicato – da quelle che invece investono la conformità del nuovo provvedimento alle “regole legali”, ossia ai parametri di legittimità che disciplinano il potere riespansosi oltre il vincolo conformativo. Solo nel primo caso è ammissibile l’azione di ottemperanza ex artt. 112 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a.; nel secondo, la tutela va assicurata mediante l’ordinaria azione di annullamento ex art. 29 c.p.a., con conseguente conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., sempre che il ricorso sia stato proposto nel termine di decadenza. La conversione non è preclusa dalla circostanza che la domanda sia stata formulata in via subordinata, purché sussistano i presupposti sostanziali e processuali per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario di cognizione.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato ordinario transitato nella magistratura tributaria, aveva ottenuto dal TAR Lazio l’annullamento del decreto ministeriale che ne aveva determinato l’anzianità di servizio cristallizzandola alla data di scadenza del termine per la domanda di partecipazione all’interpello, senza considerare il periodo intermedio sino all’effettivo transito, nel quale l’interessato aveva continuato a svolgere funzioni giurisdizionali. In sede di riedizione del potere, il Ministero emanava un nuovo decreto che computava il periodo intermedio solo con riferimento al servizio prestato nella magistratura ordinaria, senza cumularlo con quello tributario, e ricalcolava da zero la progressione economica. Il ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza, deducendo in via principale la nullità del nuovo provvedimento per elusione del giudicato e in via subordinata l’illegittimità del medesimo per violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il sistema del “doppio binario” delineato dall’Adunanza Plenaria n. 2/2013: l’azione amministrativa successiva al giudicato è retta da regole “giudiziali” e da regole “legali”, e la violazione delle prime è sindacabile solo dal giudice dell’ottemperanza, mentre il contrasto con le seconde va fatto valere in sede di cognizione ordinaria. Nel caso di specie, la sentenza ottemperanda non aveva affrontato la questione delle modalità di imputazione del periodo intermedio ai diversi titoli di anzianità, né aveva accertato il diritto a uno specifico scatto stipendiale, limitandosi a demandare all’Amministrazione una rinnovata istruttoria sul punto.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il nucleo conformativo del giudicato consiste esclusivamente nell’obbligo di non obliterare il periodo intermedio, mentre la scelta di valorizzarlo solo come anzianità maturata nella magistratura ordinaria, senza cumulo con quella tributaria, involge una questione interpretativa della disciplina di settore, espressamente affrontata dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 291, 311 e 312 del 2026, che non forma oggetto di un puntuale accertamento contenuto nella sentenza azionata in ottemperanza.
Analoghe conclusioni valgono per il secondo motivo: la sentenza non ha cristallizzato una specifica modalità di ricostruzione economica della carriera, ma ha solo precisato che la determinazione del trattamento costituiva conseguenza della corretta rideterminazione dell’anzianità, demandando all’Amministrazione la riedizione del potere con obbligo di motivare le risultanze istruttorie. La doglianza investe pertanto il merito della scelta amministrativa, non un obbligo conformativo immediato e univoco.
Esclusa la nullità per violazione o elusione del giudicato, il Collegio verifica i presupposti per la conversione dell’azione, riqualificando la domanda subordinata di annullamento come ordinaria azione di cognizione. Il ricorso risulta notificato nel termine di decadenza ex art. 29 c.p.a., e il ricorrente ha dedotto specifici motivi di illegittimità chiedendo l’annullamento del provvedimento: sussistono pertanto i presupposti per disporre la conversione e la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, con rinvio alla pubblica udienza per l’esame del merito delle censure. Spese al definitivo.
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