Parità scolastica: il termine del 31 marzo non è sanabile oltre il contraddittorio procedimentale (TAR Lazio n. 12301 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della parità scolastica è subordinato all’accertamento, da parte del Ministero, dell’originario possesso e della permanenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 4, l. n. 62/2000. La scansione diacronica del procedimento impone all’istante di dotarsi, già al 31 marzo, di tutti i requisiti e i presupposti indispensabili per operare correttamente in vista dell’anno scolastico successivo. La sanatoria delle carenze documentali, pur doverosa nell’ambito del contraddittorio procedimentale, non può svuotare l’onere di allegazione gravante sul richiedente, né può essere invocata per giustificare l’acquisizione postuma di requisiti dichiarati ma non posseduti al momento della domanda.
Il Fatto
Un istituto scolastico, già destinatario di un decreto di revoca della parità per l’anno scolastico precedente, presentava una nuova istanza di riconoscimento per l’a.s. 2025/2026 tramite un diverso ente gestore. L’Ufficio Scolastico Regionale, all’esito delle verifiche, riscontrava plurime carenze documentali, strutturali e igienico-sanitarie, nonché la mancanza dei requisiti morali del legale rappresentante. Dopo il preavviso di rigetto, l’istituto non sanava integralmente le irregolarità e l’Amministrazione adottava il diniego.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo l’illegittimità dei decreti ministeriali che richiedono la documentazione al 31 marzo e la violazione delle regole sul contraddittorio. Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, sollecitava la definizione del merito senza sospendere gli atti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio respinge il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, il Collegio chiarisce che non è possibile autocertificare il possesso di requisiti che di fatto non sussistono al momento della domanda e poi invocare il soccorso istruttorio per sanare successivamente carenze fondamentali. La possibilità di regolarizzazione deve essere circoscritta in funzione del canone di leale collaborazione, senza consentire condotte strumentali del richiedente.
In relazione al secondo motivo, le attestazioni richieste dal punto 3.6 del d.m. n. 83/2008 non introducono obblighi ulteriori, ma precisano gli elementi documentali necessari per un controllo oggettivo e trasparente, in linea con i presupposti fissati dalla legge n. 62/2000. Si configura, infatti, la necessità di rispettare standard qualitativi ed efficaci del sistema nazionale di istruzione.
Il contraddittorio procedimentale, oggetto del terzo motivo, risulta correttamente instaurato tramite il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. L’istituto ha prodotto documentazione parziale e incompleta, e il diniego finale ha dato puntualmente conto delle irregolarità perduranti.
Infine, il Collegio richiama la natura di provvedimento plurimotivato del diniego: ciascuna ragione è autonomamente idonea a sorreggere la valutazione amministrativa. La mancata sanatoria delle carenze, e la circostanza che l’istanza mirasse a eludere la precedente revoca, rendono il ricorso infondato. La questione di costituzionalità è priva del requisito della non manifesta infondatezza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.