Trattenute previdenziali non dovute sul rimborso dell’indennità integrativa speciale e giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 12175 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento e la liquidazione del credito del lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo delle ritenute previdenziali a suo carico, atteso che il datore di lavoro può operare tali ritenute solo in caso di tempestivo pagamento del relativo contributo. Ne consegue che l’Amministrazione, la quale abbia corrisposto in ritardo l’indennità integrativa speciale in esecuzione di una sentenza, non può trattenere sull’importo dovuto i contributi previdenziali e assistenziali, ferma restando la rivalsa nei confronti dell’Ente previdenziale. La mancata risposta all’ordinanza istruttoria del giudice dell’ottemperanza, volta a chiarire i criteri di calcolo delle somme erogate, integra un elemento di inadempimento dell’obbligo di esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il servizio svolto all’estero, senza la trattenuta dell’indennità integrativa speciale. La sentenza, passata in giudicato, aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme trattenute, pari a euro 6.997,90 lordi per il periodo marzo 2022-febbraio 2023.
Con il ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, il lavoratore lamentava l’inesatta esecuzione del giudicato: l’Amministrazione aveva liquidato l’importo capitale, ma su di esso aveva erroneamente operato le trattenute previdenziali e assistenziali non dovute, pari a euro 2.230,74 lordi. Inoltre, il ricorrente deduceva il mancato pagamento degli interessi legali e moratori e la mancata restituzione dell’importo di euro 259,00 versato per l’iscrizione a ruolo del giudizio civile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il datore di lavoro può operare le ritenute previdenziali sulla retribuzione del lavoratore, ex art. 19 della legge n. 218 del 1952, solo nel fisiologico caso del tempestivo pagamento della contribuzione relativa al periodo stipendiale corrispondente. La norma, di stretta interpretazione, non consente il recupero quando i contributi siano stati pagati in ritardo, come nella vicenda in esame. Da tale principio deriva che l’Amministrazione è tenuta al pagamento dell’importo corrispondente alle trattenute operate, salva la rivalsa nei confronti dell’Ente previdenziale.
Quanto alla mancata risposta all’ordinanza istruttoria n. 141 del 2026, con cui il Collegio aveva richiesto una dettagliata relazione sulle modalità di computo delle somme erogate, il mancato adempimento ha assunto rilevanza ai sensi dell’art. 64 c.p.a., confermando l’inadempimento dell’Amministrazione. Sul punto, il giudice ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice civile non sono sindacabili in sede di ottemperanza.
Inoltre, la mancata prova del pagamento degli interessi e dell’esborso per l’iscrizione a ruolo ha indotto il Collegio a ritenere che la sentenza azionata non abbia ricevuto piena esecuzione. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di corrispondere le somme spettanti entro sessanta giorni, nominando sin d’ora il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio quale Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Con riferimento alla domanda di astreinte, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio l’ha respinta, ritenendo che il ritardo maturato, limitato alla sola restituzione delle trattenute previdenziali, non ne giustificasse l’accoglimento.
Il Ministero, soccombente, è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 850,00 in favore del difensore antistatario.
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