Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione: l’esperienza specifica non duplica il requisito partecipativo (TAR Lazio n. 11921 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che richiede, quale requisito di capacità tecnico-professionale, lo svolgimento di almeno “due appalti” di servizi di verifica relativi a lavori di natura analoga non impone la produzione di due contratti distinti per ciascuna categoria di opere, potendo il requisito essere soddisfatto anche da un unico contratto che le comprenda entrambe, purché l’importo dei lavori oggetto del servizio raggiunga la soglia minima prevista per ciascuna categoria. Tale interpretazione si fonda sul dato testuale, che riferisce il pronome “ciascuno” ai lavori e non ai contratti, e sui principi del risultato e del favor partecipationis, che impongono di preferire la lettura sostanzialistica delle clausole ambigue. L’attribuzione di punteggi alle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, sindacabile solo per abnormità, manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Il criterio di valutazione che valorizza l’esperienza specifica in servizi affini non duplica il requisito partecipativo, operando su un piano distinto e selezionando le offerte sotto il profilo qualitativo.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione della gara indetta da Astral S.p.A. per l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva relativa alla realizzazione di un nuovo sistema di sicurezza di terra tipo SCMT e alla sostituzione degli apparati centrali della linea ferroviaria Roma-Lido di Ostia. La ricorrente contestava, con il primo motivo, il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale in capo al RTI aggiudicatario, sostenendo che l’unica referenza prodotta dalla mandataria non fosse sufficiente a soddisfare la richiesta di “due appalti” per ciascuna categoria di opere. Con i motivi subordinati, contestava invece l’attribuzione dei punteggi tecnici per il Criterio A “Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, lamentando l’assenza di una motivazione discorsiva, la genericità dei criteri di valutazione e l’eccessivo rilievo ponderale attribuito all’esperienza pregressa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, osservando che la locuzione “due appalti” non equivale a “due contratti”. Sotto il profilo testuale, il disciplinare richiede la dimostrazione dello svolgimento di almeno due servizi di verifica o progettazione relativi a lavori di importo non inferiore al 50% del valore di ciascuna categoria, ma non prescrive che ogni singolo contratto riguardi una sola categoria. Il pronome “ciascuno”, ad avviso del Tribunale, si riferisce ai lavori e non ai contratti, sicché il requisito può essere soddisfatto anche con un unico contratto che comprenda entrambe le categorie di opere.
Sul piano sistematico e teleologico, il Collegio ha richiamato il principio del risultato e il favor partecipationis codificato dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che impongono di preferire, in caso di ambiguità, l’interpretazione della legge di gara maggiormente rispettosa dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale. In quest’ottica, la rilevanza dell’esperienza maturata nell’ambito di un’unica prestazione contrattuale ovvero di rapporti separati non è dirimente ai fini della qualificazione, dovendosi valorizzare l’effettività delle prestazioni e degli obiettivi raggiunti.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto le valutazioni della commissione giudicatrice collocate nell’alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di abnormità della scelta o di manifesta irragionevolezza. Nel caso concreto, la valorizzazione della maggiore affinità dei servizi svolti dall’aggiudicataria rispetto all’oggetto della gara non risultava viziata da travisamenti o illogicità.
Con riferimento al terzo motivo, il Collegio ha escluso la necessità di sub-criteri e sub-punteggi, richiamando la giurisprudenza formatasi sull’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui la previsione di sub-criteri costituisce mera facoltà della stazione appaltante. I criteri predeterminati nella legge di gara risultavano connotati da un sufficiente grado di dettaglio, essendo corredati da una scala graduata di coefficienti e da puntuali indicazioni contenute nel disciplinare.
Infine, il quarto motivo è stato respinto osservando che il Criterio A non duplica il requisito di partecipazione: la ratio della legge di gara distingue tra esperienza generica, rilevante per l’ammissione, ed esperienza specifica, valorizzata nella valutazione qualitativa dell’offerta, senza che ciò integri profili di manifesta illogicità o sproporzione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.