Revisione patente su segnalazione INPS: accertamento idoneità affidato agli organi tecnici (TAR Lazio n. 11689 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della patente di guida adottato ai sensi dell’art. 128, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 285/1992 a seguito della comunicazione effettuata dall’INPS costituisce esercizio di potere vincolato, non essendo configurabile alcuna discrezionalità in capo all’Amministrazione. La comunicazione dell’INPS non deve essere notificata all’interessato, essendo previsto dal richiamato comma 1-bis che la stessa sia effettuata esclusivamente agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti. Il provvedimento di revisione non richiede una motivazione analitica qualora gli atti istruttori offrano elementi sufficienti e univoci a sostegno della determinazione. L’accertamento dell’idoneità psicofisica alla guida, una volta disposta la revisione, è riservato agli organi tecnici individuati dall’art. 119 d.lgs. n. 285/1992, restando irrilevante l’allegazione di certificati medici da parte dell’interessato.
Il Fatto
L’Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma disponeva la revisione della patente di guida categoria B di un conducente, ai sensi dell’art. 128 d.lgs. n. 285/1992, sulla base di una comunicazione dell’INPS dalla quale risultavano patologie psicofisiche di potenziale pregiudizio alla guida. Avverso il provvedimento e il successivo rigetto del ricorso gerarchico, l’interessato adiva il Giudice di Pace di Roma, che dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente riproponeva quindi la domanda innanzi al TAR, deducendo la mancata comunicazione della segnalazione INPS, il difetto di motivazione dei provvedimenti e l’insussistenza dei presupposti sanitari, allegando un certificato medico.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ritenuto ammissibile la riproposizione della domanda, ai sensi dell’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009, evidenziando come essa fosse avvenuta nel rispetto del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione, in assenza di notificazione della stessa, e con le forme proprie del giudizio amministrativo. La salvezza degli effetti processuali, ha precisato il Collegio, comporta che la domanda debba considerarsi tempestiva anche rispetto al termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 41 cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la decisione di rigetto del ricorso gerarchico costituisce atto non confermativo ma ad effetto confermativo, sicché oggetto del giudizio resta esclusivamente il provvedimento originario di revisione della patente. Ha quindi esaminato le censure esclusivamente in relazione a tale atto, ritenendole infondate.
Quanto al primo motivo, il TAR ha escluso la configurabilità della denunciata violazione: l’art. 128, comma 1-bis, d.lgs. n. 285/1992 prevede che la comunicazione dell’INPS debba essere effettuata esclusivamente agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, non anche all’interessato. La mancata notifica della segnalazione non integra pertanto alcun vizio del procedimento.
Il Collegio ha poi respinto le censure di difetto di motivazione, richiamando il principio per cui l’obbligo motivazionale non può ritenersi violato quando gli atti istruttori offrano elementi sufficienti e univoci dai quali ricostruire l’iter logico postosi a sostegno della determinazione. Nel caso di specie, l’interessato era comunque a conoscenza della visita medica e del relativo esito, avendo egli stesso prodotto la documentazione in giudizio. Il TAR ha inoltre precisato che, a fronte del dubbio avanzato nella comunicazione dell’INPS, l’Amministrazione era tenuta a disporre la revisione senza alcun margine di discrezionalità.
Infine, il quarto motivo è stato ritenuto infondato: una volta disposta la revisione, l’accertamento dell’idoneità psicofisica alla guida è riservato agli organi competenti individuati dall’art. 119 d.lgs. n. 285/1992 e dall’art. 330 d.P.R. n. 495/1992, risultando irrilevante la produzione di un certificato medico da parte dell’interessato. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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