Tubercolosi latente e idoneità fisica per le mansioni impiegatizie dei vigili del fuoco (TAR Lazio n. 11219 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estensione al personale del ruolo “operatore” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei requisiti di idoneità fisica previsti per il personale “operativo” dall’art. 1 del d.m. n. 166/2019 è illegittima, dovendo trovare applicazione i requisiti di cui all’art. 2 del medesimo decreto, commisurati alle mansioni effettivamente svolte. La clausola di esclusione di cui all’art. 2, co. 1, lett. b), d.m. n. 166/2019, relativa alle “malattie infettive e diffusive, in atto o silenti”, non consente forme di esclusione automatica basate sulla mera presenza di un’infezione latente e asintomatica, ma esige un rigoroso accertamento, in concreto, del rischio per la salute del candidato e dei soggetti con cui egli entrerà in contatto. La sola positività all’antigene TB, recepita acriticamente dall’amministrazione senza un approfondimento diagnostico, non può fondare un giudizio di non idoneità.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura per l’assunzione di 200 unità nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale n. 362 del 29 ottobre 2024. L’art. 8 del bando prevedeva che i candidati fossero sottoposti all’accertamento dei requisiti di idoneità di cui all’art. 1 del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, ossia quelli validi per il personale che espleta funzioni operative, anziché di quelli specificamente previsti per il ruolo tecnico-professionale dall’art. 2 del medesimo decreto.
Sottoposto a visita medica in data 8 aprile 2025, il candidato veniva giudicato non idoneo per “tubercolosi latente” e conseguentemente escluso con decreto direttoriale n. 1732 del 18 aprile 2025. Il ricorrente impugnava il provvedimento e il bando, deducendo l’illegittimità dell’applicazione dei requisiti del personale operativo al diverso ruolo di operatore, di natura tecnico-amministrativa, e contestando l’erronea interpretazione della condizione di tubercolosi latente come malattia. Il Tribunale disponeva una verificazione tecnica affidandola al Direttore dell’U.O.C. Malattie Infettive dell’IRCCS Lazzaro Spallanzani.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato i propri precedenti, con cui è stata affermata l’illegittimità delle clausole del bando che estendono al personale del ruolo operatore i requisiti previsti per il personale operativo. Tali decisioni si fondano sul rilievo che le mansioni degli operatori rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio, senza peculiarità che giustifichino particolari requisiti di prestanza fisica. Il Collegio ha evidenziato che l’art. 12, co. 2, del d.l. n. 69/2023 non ha autorizzato alcuna deroga alle disposizioni dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, applicabile al personale con qualifica di operatore.
Quanto alla condizione clinica del ricorrente, il Tribunale ha rilevato la diversa formulazione tra il punto 1 dell’allegato A al d.m. n. 166/2019, che menziona espressamente la tubercolosi “latente”, e l’art. 2, co. 1, lett. b), del medesimo decreto, che attribuisce rilievo escludente alla natura patologica dell’alterazione e alla sua infettività. Ne deriva che l’accertamento deve verificare se la salute del candidato rappresenti un concreto fattore di rischio per sé e per le persone con cui entrerà in contatto. La sola condizione di “tubercolosi latente”, asintomatica e non contagiosa, non può essere considerata automaticamente escludente: occorre un rigoroso apprezzamento del rischio di evoluzione in forma morbosa.
Nella fattispecie, l’amministrazione si è limitata a recepire il dato della positività all’antigene TB senza effettuare alcun approfondimento diagnostico. La verificazione disposta dal Tribunale ha invece accertato che il ricorrente appartiene a una categoria a basso rischio di progressione dell’infezione, per la quale non sarebbe nemmeno necessario il trattamento farmacologico preventivo, e ha concluso per l’assenza di controindicazioni all’impiego come operatore. Alla luce del principio di proporzionalità, il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione, ponendo le spese di verificazione a carico dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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