La mera interferenza fisica non integra concorrenza sleale se l’impianto è autorizzato (Cass. civ. Sez. 1 n. 18268 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La limitazione dell’altrui attività sul mercato da parte di un’impresa concorrente integra gli estremi dell’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. soltanto qualora sia attuata con tecniche illecite, che non possono consistere nella mera limitazione, mediante la propria attività regolarmente autorizzata sul piano amministrativo, alla situazione di fatto altrui. Ne consegue che, allorché il sistema normativo – come nel settore delle telecomunicazioni in forza del d.lgs. n. 259/2003 – sia proteso a garantire un’ampia concorrenza sul mercato liberamente accessibile agli operatori, ai sensi degli artt. 101-102 TFUE e dell’art. 41 Cost., il giudice ordinario, nella controversia tra privati imprenditori, deve valutare se anche condotte appropriate dell’imprenditore che si lamenti danneggiato possano favorire il contemperamento dei reciproci interessi sul mercato. Tale criterio, pur dettato per la pubblica amministrazione, deve essere considerato anche dal giudice civile quando sia chiamato a concretizzare la clausola generale del divieto di atti non conformi ai principî della correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda.
Il Fatto
La società controricorrente, operante come provider di infrastrutture di rete e servizi nel settore delle telecomunicazioni, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Belluno l’imprenditore individuale, successivamente trasformato in società a responsabilità limitata unipersonale, chiedendo l’accertamento che la postazione realizzata dal convenuto, autorizzata dal Comune, costituisse interferenza ai segnali trasmessi dalla propria torre, nonché l’ordine di abbattimento del manufatto nella parte eccedente in altezza e il risarcimento del danno. Esperito regolamento preventivo di giurisdizione, le Sezioni Unite, con ordinanza del 19 febbraio 2019, dichiararono la giurisdizione ordinaria, trattandosi di azione di concorrenza sleale. Il Tribunale accolse parzialmente le domande, accertando l’interferenza e ordinando l’abbattimento parziale del traliccio, con sentenza poi riformata dalla Corte d’appello di Venezia che, rinnovata la c.t.u., dispose l’abbattimento del traliccio limitatamente alla parte eccedente l’altezza di 25 metri.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente la violazione delle norme in materia di condivisione delle infrastrutture e l’erronea applicazione dell’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., dichiarando inammissibili o infondati gli altri motivi. Quanto all’eccezione di inammissibilità per mancata indicazione del legale rappresentante nell’epigrafe del ricorso, la Corte l’ha ritenuta infondata, risultando tale indicazione nella procura allegata all’atto.
Nel merito, la Corte ha premesso che le ipotesi di concorrenza sleale riconducibili all’art. 2598, n. 3, c.c. contemplano qualsiasi comportamento dell’imprenditore che, nel danneggiare un altro concorrente, si ponga in contrasto con i principî della correttezza professionale, la cui concreta identificazione deve essere operata sulla base di parametri desunti dall’ordinamento. La scelta di un imprenditore di entrare in un dato mercato settoriale non può, in via di principio, che essere considerata lecita, trattandosi di uno dei modi in cui si esplica la libertà d’iniziativa economica tutelata dall’art. 41, comma 1, Cost.
La Corte ha quindi rilevato che l’installazione, in forza di regolare autorizzazione amministrativa, di un traliccio non distante da quello della controricorrente, che pur cagioni interferenza con le proprie trasmissioni, non può da sola bastare ad integrare la prova di un atto non conforme ai precetti di correttezza professionale. Ritenere il contrario significherebbe attribuire alla priorità cronologica della realizzazione dell’impianto il valore di conferire al primo imprenditore una intoccabile e privilegiata posizione sul mercato, in contrasto con i principî della libera concorrenza e dell’iniziativa economica privata.
Richiamando la disciplina del d.lgs. n. 259/2003, la Corte ha evidenziato come il settore delle telecomunicazioni sia caratterizzato dal principio cardine della condivisione delle infrastrutture – il c.d. tower sharing – e dall’esigenza di garantire un proporzionato bilanciamento degli interessi ed un’equa distribuzione delle possibilità fra gli operatori. Tali criteri, dettati per la pubblica amministrazione, devono essere considerati anche dal giudice civile nelle controversie tra privati.
La Corte ha infine censurato la sentenza impugnata per non aver considerato: l’assenza di una posizione esclusiva della controricorrente circa l’insediamento dell’impianto sul sito; il rilievo della proposta della ricorrente di ospitare senza costi i ripetitori della torre altrui sul proprio traliccio; la mancata valutazione di soluzioni alternative, come la realizzazione della postazione con uno scostamento di pochi metri all’interno della stessa proprietà. Per questi motivi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per una nuova valutazione degli elementi istruttori alla stregua del principio enunciato.
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Nota della Redazione
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