Il rimedio contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato è l’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, con legittimazione passiva del Ministero della Giustizia (Cass. civ. Sez. 2 n. 593 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio in sede civile, in mancanza di espressa previsione normativa, non è quello disciplinato dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. n. 115/2002, ma è l’opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo decreto. Tale disposizione, pur regolando i decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese private, configura un rimedio di carattere generale per contestare i provvedimenti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori. Unico legittimato passivo in tale procedimento è il Ministero della Giustizia, quale esclusivo titolare del rapporto debitorio.
Il Fatto
La parte aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso la revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta con sentenza dal Tribunale di Taranto all’esito del primo grado di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 16.11.2022, il Tribunale, nella contumacia dell’Amministrazione, aveva rigettato il ricorso per difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che l’opposizione rientrasse nella previsione dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, con conseguente legittimazione dell’Ufficio finanziario. La parte ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso, con cui si censurava la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 170 d.P.R. 115/2002. I giudici di legittimità hanno ritenuto erroneo l’assunto del Tribunale, secondo cui l’opposizione avverso la revoca dell’ammissione al beneficio sarebbe stata regolata dall’art. 99 del testo unico, rientrante nella disciplina penalistica.
Il Supremo Collegio ha ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, per cui il rimedio avverso il provvedimento di revoca deve individuarsi nell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, da considerarsi estensibile a tutte le opposizioni ai provvedimenti di revoca deliberati dal giudice civile. Tale norma, pur rivolgendosi ai decreti di pagamento in favore degli ausiliari, configurerebbe un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, non essendo questi provvedimenti definitivi e decisori.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (tra cui Cass. n. 13807/2011, Cass. n. 12719/2012 e Cass. n. 21685/2013), precisando che la soluzione è stata di recente confermata dalle Sezioni Unite n. 20929/2025, le quali hanno ribadito come l’art. 170 costituisca un rimedio di carattere generale per contestare i provvedimenti previsti dal testo unico in assenza di una previsione espressa.
Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ha affermato che unico legittimato è il Ministero della Giustizia, in quanto esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento. Tale legittimazione non può riconoscersi all’Agenzia delle Entrate, cui è demandato unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale, richiamando a sostegno anche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20929/2025 e altri precedenti (Cass. n. 21700/2015, Cass. n. 22148/2016, Cass. n. 15219/2022).
Alla luce di tali argomentazioni, l’opposizione avrebbe dovuto essere esaminata nel merito e non definita con la declaratoria di carenza di legittimazione passiva. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Taranto, in persona del Presidente o di diverso magistrato delegato, per il riesame della domanda e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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