Privilegio del professionista: rileva l’attività abilitata e non qualsiasi compenso (Cass. civ. Sez. 1 n. 1280 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, c.c. presuppone che il credito al compenso sia maturato in capo al professionista per lo svolgimento di attività qualificabili come “prestazioni dei professionisti”, ovvero riconducibili a quelle che lo stesso, in ragione dello statuto normativo cui è assoggettato, è abilitato a svolgere. Non rileva, invece, una qualsivoglia attività che abbia attribuito il diritto a ricevere un compenso. La domanda di ammissione al passivo fallimentare può essere precisata nelle osservazioni ex art. 95 l.fall., ma non ampliata nel petitum o variata nella causa petendi; è ammessa solo la riduzione, quale rinuncia parziale della pretesa. Il credito per rivalsa IVA sorge civilisticamente con l’emissione della fattura, che costituisce l’evento generatore del credito autonomo rispetto a quello per la prestazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta da un professionista, ammetteva in via chirografaria il credito vantato per attività di consulenza e assistenza resa all’imprenditore poi fallito, escludendo il riconoscimento del privilegio e la rivalsa IVA. Il creditore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione dell’art. 2751-bis c.c. e l’errore sul sorgere del credito IVA.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla dedotta mancata detrazione degli acconti, poiché il Tribunale aveva correttamente decurtato l’importo di € 37.557,11 dalla somma richiesta con la domanda di ammissione, senza che il creditore avesse indicato decurtazioni. Ha ribadito che la domanda di ammissione al passivo può essere precisata con le osservazioni ex art. 95 l.fall., ma non ampliata, potendo solo essere ridotta quale rinuncia parziale.
Quanto al secondo motivo, la S.C. ha ritenuto infondata la doglianza sul riconoscimento del privilegio. Ha precisato che l’elemento rilevante non è l’impiego di mezzi e personale, ma la corrispondenza della prestazione all’attività di offerta di servizi dell’impresa individuale del professionista. Richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 4650 del 2025, ha affermato che il privilegio presuppone che il credito sia maturato per prestazioni che il professionista è abilitato a svolgere, non per attività svolte di fatto.
Nel caso di specie, la consulenza finanziaria finalizzata alla ristrutturazione del debito non rientrava nell’attività di farmacista né in quella di mediatore immobiliare o creditizio che il ricorrente era abilitato a svolgere. La Corte ha inoltre rigettato il terzo motivo, confermando che, sul piano civilistico, l’emissione della fattura costituisce l’evento generatore del credito per rivalsa IVA, come già affermato in precedenti pronunce. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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