Risoluzione del singolo ordine di investimento per inadempimento degli obblighi informativi (Cass. civ. Sez. 1 n. 1350 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Poiché gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21 del d.lgs. n. 58/1998 e dalla normativa secondaria del reg. Consob n. 11522/1998 sorgono sia nella fase anteriore alla stipulazione del contratto quadro sia dopo la sua conclusione, essi assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, i quali costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato. Ne consegue che, in materia di compravendita di strumenti finanziari, l’investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi informativi, può domandare la risoluzione non solo del contratto quadro ma anche dei singoli ordini di investimento, quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza. La violazione degli obblighi informativi e dell’obbligo di astensione da operazioni inadeguate integra un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione, mentre la tematica del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. attiene esclusivamente al danno risarcibile e non all’azione risolutoria.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato la risoluzione del negozio di intermediazione finanziaria concluso tra la banca e gli investitori, in esecuzione del quale erano state acquistate obbligazioni Cirio divenute inesigibili. Il giudice di merito aveva accertato l’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi previsti dall’art. 21 TUF e dagli artt. 28 e 29 del Reg. intermediari n. 11522/1998, nonché la violazione dell’obbligo di astenersi dall’eseguire operazioni inadeguate. La banca ha impugnato la sentenza con quattro motivi di ricorso, articolati su più profili, contestando, tra l’altro, l’inammissibilità del proprio motivo di appello, l’utilizzo di documenti non versati in giudizio e la configurabilità stessa della risoluzione per violazione di obblighi meramente comportamentali.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate o inammissibili tutte le censure. Quanto al primo motivo, la Corte ha precisato che la censura era infondata perché il motivo di gravame proposto in appello non intercettava la ratio decidendi della sentenza di primo grado, essendo corretta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di secondo grado. La seconda e la terza doglianza del medesimo motivo sono state invece dichiarate inconferente e inammissibile, rispettivamente perché estranee al percorso motivazionale impugnato e perché introduttive di un profilo nuovo, non essendo stato l’onere probatorio degli investitori materia di confronto nelle fasi precedenti.
Con riferimento al secondo motivo, avente ad oggetto l’accertamento dell’inadeguatezza dell’operazione, la Corte ha rilevato che la prima doglianza non coglieva la totalità delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, mentre la seconda costituiva una mera rivisitazione dell’apprezzamento in fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità. La Corte ha valorizzato il profilo dell’investitore come soggetto a bassa propensione al rischio e la negligenza della banca, che non disponeva neppure dell’offering circular.
Sul terzo motivo, la Corte ha affermato che la giurisprudenza si è assestata nel senso che l’investitore può domandare la risoluzione dei singoli ordini di investimento, aventi natura negoziale e autonomi rispetto al contratto quadro, quando l’inadempimento dell’intermediario sia di non scarsa importanza, richiamando le pronunce delle Sez. I nn. 12937 del 2017 e 20617 del 2017. La seconda doglianza, concernente la scarsa importanza dell’inadempimento, è stata ritenuta inammissibile in quanto basata su una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Infine, il quarto motivo è stato rigettato perché la questione del nesso di causalità è stata giudicata irrilevante nell’ambito dell’azione di risoluzione, non essendo configurabile il concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., che attiene esclusivamente alla tematica del danno risarcibile. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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