Validità della cessione del credito IVA senza richiesta preventiva di rimborso e doveri di informazione del notaio (Cass. civ. Sez. 3 n. 1367 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale è valida ed efficace tra le parti anche ove, al momento della stipula, non sia stata ancora presentata dai cedenti la richiesta di rimborso dell’imposta: l’assenza di tale richiesta comporta soltanto il rinvio del pieno operare degli effetti della cessione, che in tal senso ha ad oggetto un credito futuro, mentre resta distinto il profilo dell’opponibilità all’amministrazione finanziaria. Il notaio che redige l’atto di cessione non è tenuto a farsi carico di ulteriori e più specifici oneri di consulenza e assistenza — quali la tempestiva proposizione dell’istanza di rimborso — quando non risulti la prova di un conferito incarico di consulenza tributaria, essendo il cessionario assistito da altri professionisti.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di un’impresa individuale, aveva acquistato da due società, tramite tre distinti atti stipulati davanti a un notaio, alcune quote di crediti IVA da essi vantati, con l’obiettivo di portarli in compensazione con il proprio debito IVA. Dopo la notifica degli atti all’Agenzia delle Entrate e la compensazione operata nella dichiarazione IVA, l’amministrazione aveva escluso la possibilità della compensazione, rilevando la carenza del presupposto della previa richiesta di rimborso del credito da parte dei cedenti.
Il contribuente aveva quindi convenuto in giudizio il notaio, chiedendone la condanna per responsabilità professionale e il risarcimento dei danni pari al prezzo pagato per l’acquisto dei crediti, ai corrispettivi delle prestazioni professionali e alle sanzioni irrogate. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda; la Corte d’Appello, riformando la sentenza, l’aveva rigettata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, concernenti rispettivamente la dedotta nullità della cessione per inesistenza dell’oggetto e la violazione dei doveri di informazione gravanti sul notaio ai sensi della legge notarile.
Quanto al primo profilo, la Corte ha affermato che il credito IVA può essere portato in compensazione nella relativa dichiarazione, salvo il diritto di chiederne il rimborso, e che la cessione di tale credito è ammessa — anche solo parziale, in difetto di esplicite limitazioni — purché il credito stesso risulti dalla dichiarazione annuale. La mancata richiesta di rimborso al momento della stipula non rende l’oggetto della cessione inesistente: la cessione ha ad oggetto un credito futuro, sicché l’assenza della richiesta determina soltanto il differimento degli effetti del trasferimento, restando invece distinta la questione dell’opponibilità del negozio all’amministrazione finanziaria, la quale può eccepirne l’inopponibilità fino al momento in cui il rimborso sia stato richiesto.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha chiarito che il notaio è pur sempre tenuto ad assistere e informare le parti sulla validità ed efficacia della cessione, ma non deve farsi carico di ulteriori e più specifici oneri di consulenza e assistenza relativi ai successivi adempimenti fiscali, quale la tempestiva istanza di rimborso, quando non risulti la prova di un incarico di consulenza a lui conferito. Nel caso di specie, il cessionario era assistito, sotto il profilo tributario, da altri professionisti, e gli atti di cessione contenevano la garanzia del cedente dell’esistenza del credito e l’impegno a compiere gli atti necessari per il perfezionamento delle operazioni di liquidazione e pagamento.
La Corte ha infine precisato che altra e diversa ipotesi sarebbe stata quella di una palesata volontà del cessionario di portare direttamente in compensazione i crediti acquisiti, riversata negli atti di cessione: in tal caso il notaio avrebbe dovuto evidenziare alle parti il rischio di inopponibilità all’amministrazione finanziaria. Ipotesi, questa, non allegata né accertata nel giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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