La remunerazione dei medici specializzandi ante 2006 è soggetta al solo d.lgs. n. 257/1991 (Cass. civ. Sez. 3 n. 2064 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. Per gli iscritti negli anni precedenti resta applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, poiché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio. L’importo delle borse di studio per gli iscritti negli anni accademici tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all’incremento annuo al tasso programmato di inflazione né all’adeguamento triennale, in virtù del blocco previsto senza soluzione di continuità dalla normativa successiva. Il diritto comunitario lascia agli Stati membri la scelta discrezionale sulla remunerazione, cosicché non è configurabile un danno risarcibile per la mancata equiparazione ai colleghi iscritti dal 2006.
Il Fatto
Un gruppo di medici, iscritti alle scuole di specializzazione post lauream in anni successivi al 1991 ma anteriori al 2006, ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i ministeri competenti, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione della normativa comunitaria. Essi avevano percepito una borsa di studio ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 257/1991, ma ritenevano che tale importo non costituisse quell'”adeguata remunerazione” che gli Stati membri avrebbero dovuto garantire ai sensi della Direttiva 93/16/CEE, né fossero stati accordati i benefici previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda nel 2018 e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2022, confermò il rigetto, ritenendo che lo Stato avesse già dato attuazione alla direttiva con il d.lgs. n. 257/1991 e che il diritto comunitario non imponesse vincoli sul livello della remunerazione. I medici hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a otto motivi, cui le amministrazioni hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarando il primo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., richiamando il fermissimo orientamento espresso in oltre 472 ricorsi analoghi: la disciplina del d.lgs. n. 368/1999 riguarda solo gli iscritti dal 2006-2007, mentre per gli iscritti anteriori vale il d.lgs. n. 257/1991, poiché la Direttiva 93/16/CEE non fissa alcun limite o vincolo sulla misura della remunerazione. Le direttive 75/362 e 75/363 non hanno inteso armonizzare la formazione dei medici specialisti, ma solo consentire il riconoscimento dei diplomi, come si evince dai Considerando VII e VIII della Direttiva 75/362.
Il secondo motivo è stato giudicato infondato: la Corte d’appello aveva dichiarato assorbito il motivo sul mancato versamento dei contributi previdenziali, statuizione non impugnata. I motivi terzo e quarto, qualificati come istanze reiterate di sollevare questioni di legittimità costituzionale, sono stati respinti sulla base degli argomenti già esposti, con rinvio alla conforme ordinanza di questa Corte. Con riferimento al contrasto con la CEDU, la Corte richiama la decisione Corte EDU, Ruggeri c. Italia del 29.08.2023, che ha ritenuto manifestamente infondate censure analoghe, non essendo configurabile una riduzione diretta del reddito ma solo la negazione di un aumento previsto.
Sul quinto motivo, la mancata remissione alla Corte di giustizia non costituisce motivo di ricorso, essendo tale rinvio una facoltà del giudice di merito; l’istanza ex art. 267 TFUE è stata respinta perché la pretesa disparità di trattamento non integra un danno risarcibile, mancando un “previo diritto leso”: l’ordinamento non riconosce ai medici iscritti nel 1999 il diritto a essere remunerati come quelli iscritti nel 2006, essendo quella una scelta discrezionale rimessa agli Stati membri.
I motivi sesto e settimo, riguardanti rispettivamente l’incremento annuo al tasso programmato di inflazione e l’adeguamento triennale, sono stati dichiarati inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 20006 del 2024, che ha escluso tali aggiornamenti per gli iscritti negli anni accademici 1992/1993-2005/2006, in virtù del blocco normativo succedutosi senza soluzione di continuità. L’ottavo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di poteri discrezionali del giudice di merito.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese, liquidate in euro 19.905,6 sulla base del valore della domanda più elevata, determinato in euro 148.762,92 inclusi interessi e rivalutazione, e dell’applicazione degli aumenti previsti dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 in ragione del numero di parti soccombenti.
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Nota della Redazione
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