Illegittimo il contributo di solidarietà della Cassa dei dottori commercialisti imposto con delibera regolamentare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2180 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà che un ente previdenziale privatizzato impone sui trattamenti pensionistici già in erogazione, mediante atto regolamentare deliberato dall’ente stesso, è illegittimo. Tale prelievo, pur se finalizzato all’equilibrio di bilancio, non incide sui criteri di determinazione del trattamento ma si configura come una prestazione patrimoniale imposta, la cui disciplina è coperta da riserva di legge ex art. 23 Cost. e non può essere introdotta da una fonte secondaria. Il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, non applicandosi il termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. Gli interessi legali sulle somme indebitamente trattenute decorrono dalla data delle singole trattenute, in quanto accessori di un credito previdenziale di natura unitaria.
Il Fatto
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti aveva applicato una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un iscritto, in virtù di delibere di rinnovo di una misura introdotta dall’art. 22 del proprio Regolamento di disciplina. Il pensionato aveva adito il giudice, ottenendo in primo grado l’accertamento dell’illegittimità del prelievo e la condanna dell’ente alla restituzione delle somme trattenute nel limite della prescrizione decennale, oltre interessi dalle singole trattenute. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione, escludendo altresì l’applicabilità della diretta imposizione contributiva dell’1% per gli anni 2012 e 2013 prevista dall’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, per difetto del presupposto dell’inerzia dell’ente. La Cassa previdenziale ha proposto ricorso per cassazione, articolato su quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarando infondati tutti i motivi. In primo luogo, ha escluso la dedotta nullità della sentenza di merito per omessa indicazione dell’INPS, parte citata per mera denuntiatio litis: la pronuncia non ha reso alcuna statuizione nei suoi confronti e non è idonea a produrre effetti verso l’Istituto, sicché il ricorrente difetta di interesse a eccepire il vizio, valendo il principio utile per inutile non vitiatur.
Quanto al merito, la Corte ha dato continuità al proprio consolidato orientamento, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015 in materia di operatività attenuata del principio del pro rata per i pensionati successivi alla riforma del 2006, e la successiva Cass. n. 31875 del 2018 che ha dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà della CNPADC. Il D.Lgs. n. 509/1994 non ha attribuito ai regolamenti delle Casse privatizzate natura di regolamenti di delegificazione, né tanto meno la facoltà di derogare a fonti primarie. Il prelievo in questione, che impone una trattenuta su pensioni già quantificate e attribuite, non rientra nel novero dei provvedimenti amministrativi consentiti dall’ente (variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento) ed è incompatibile con il principio del pro rata, configurandosi quale prestazione patrimoniale imposta riservata dalla legge.
La Corte ha poi escluso la riconducibilità del contributo all’istituto dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, ossia il prelievo dell’1% per gli anni 2012 e 2013: tale disposizione presuppone un’inerzia dell’ente nell’adozione di legittime misure di riequilibrio, non già l’adozione di una regolamentazione rivelatasi giudizialmente illegittima. La norma non è autoapplicativa e richiede una specifica determinazione dell’ente che ricognisca la propria inerzia.
In riferimento alla prescrizione, la Corte ha affermato che il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute non è soggetto al termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., che richiede la liquidità ed esigibilità del credito. Poiché il credito del pensionato sorge dall’illegittima decurtazione del rateo, che non ne ha consentito la disponibilità, si applica l’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. La Corte ha infine precisato che gli interessi legali decorrono dalle singole trattenute, quali accessori di un credito previdenziale di natura unitaria, e non dalla domanda giudiziale, conformemente al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6928 del 2018.
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Nota della Redazione
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