Omessa pronuncia sulla riconducibilità delle attività estere al contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 2250 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario di appello, pur potendo ritenere utilizzabili i dati acquisiti dall’Amministrazione finanziaria in violazione di legge, è comunque tenuto a pronunciarsi sull’eccezione con cui il contribuente contesta la propria legittimazione passiva, negando la riconducibilità alla sua persona delle disponibilità finanziarie estere indicate nella documentazione bancaria. L’omessa pronuncia su tale questione, che implica accertamenti in fatto preclusi in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente cassazione e rinvio al giudice di merito. La natura onnicomprensiva della nozione di detenzione di attività estere non esime il giudice dall’esame della specifica contestazione sull’intestazione della scheda-cliente a un soggetto terzo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un atto di irrogazione di sanzioni per la presunta violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, per non avere indicato nel quadro RW le disponibilità finanziarie detenute in Svizzera. L’Ufficio fondava il proprio rilievo sui dati acquisiti tramite la c.d. lista Falciani, ossia la documentazione bancaria della clientela della HSBC Private Bank di Ginevra, trafugata da un funzionario e trasmessa dalle autorità francesi.
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo la lista illecitamente acquisita e quindi inutilizzabile. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita dall’Ufficio, riformava la decisione, affermando la piena utilizzabilità dei dati e la non operatività dell’art. 191 cod. proc. pen. in sede tributaria. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo anche l’omessa pronuncia sulla sua eccezione relativa alla non riconducibilità delle attività alla sua persona, in quanto la fiche risultava intestata a una società estera.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’istanza di rinvio congiunta delle parti, pendenti trattative di bonario componimento, rilevando che il giudizio di legittimità è caratterizzato dall’impulso d’ufficio.
Con il primo motivo, accolto, il contribuente aveva dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., sulla questione decisiva concernente l’effettiva riconducibilità alla sua persona delle disponibilità indicate nella fiche. Nel giudizio di merito, risultato vittorioso in primo grado e non onerato di impugnazione incidentale, il contribuente aveva contestato la propria legittimazione passiva, rilevando che la documentazione menzionava come cliente la società Bullen Resources Corp., a lui non riconducibile.
La Corte ha rilevato che la Commissione tributaria regionale, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, si è limitata ad affermare l’utilizzabilità dei dati acquisiti, senza pronunciarsi sulla specifica eccezione sollevata dal contribuente circa l’intestazione della scheda-cliente a un terzo soggetto. Richiamato il principio secondo cui la nozione di detenzione delle attività estere ha portata onnicomprensiva, essendo sufficiente anche la mera trasmissione di istruzioni per conto dell’effettivo titolare, la Corte ha precisato che tale principio non esimeva il giudice di merito dall’esaminare la specifica contestazione, che richiede accertamenti in fatto preclusi in sede di legittimità.
Il secondo motivo, relativo alla quantificazione delle sanzioni e logicamente subordinato, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.
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Nota della Redazione
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