Efficacia della sentenza di stato d’insolvenza fino al giudicato revocatorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 2259 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara lo stato d’insolvenza di un’impresa soggetta ad amministrazione straordinaria rimane giuridicamente efficace, anche per ciò che riguarda la determinazione dello status di imprenditore insolvente, fino al passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l’opposizione di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 270/1999, ne pronunci la revoca ai sensi del successivo art. 10. Ne consegue che, fino a quel momento, la sussistenza dello stato d’insolvenza non può essere messa in discussione nei giudizi intrapresi dall’amministrazione straordinaria, come quello volto alla revoca degli atti pregiudizievoli ex art. 49 del d.lgs. n. 270/1999. Tale giudizio, pertanto, non dipende dalla definizione del processo di opposizione e non deve essere sospeso ai sensi degli artt. 295 e 337, comma 2°, c.p.c., restando in esso estraneo l’accertamento dello stato d’insolvenza e riservata al terzo la facoltà di proporre opposizione avverso la sentenza dichiarativa.
Il Fatto
Una società, dichiarata insolvente con decreto del 6/4/2012 ed ammessa ad amministrazione straordinaria, aveva proposto azione revocatoria nei confronti di una società creditrice, ottenendo dal Tribunale la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 270/1999, dei pagamenti ricevuti dalla stessa nei sei mesi anteriori alla domanda di concordato preventivo, poi revocato. La corte d’appello, rigettando il gravame della società convenuta, confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’illegittima mancata sospensione del giudizio in pendenza dell’impugnazione della sentenza di revoca dello stato d’insolvenza, nonché il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza dello stato di decozione in capo all’accipiens.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha enunciato il principio per cui gli effetti della sentenza di fallimento, sia per la determinazione dello status di fallito sia per gli aspetti conservativi del patrimonio, vengono meno soltanto con il passaggio in giudicato della decisione che ne pronunci la revoca. Tale principio, già affermato nella vigenza della normativa originaria della legge fallimentare, deve ritenersi valido, sulla base degli artt. 9, comma 3, e 10, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999, anche per la sentenza che dichiara lo stato d’insolvenza di un’impresa soggetta ad amministrazione straordinaria.
La previsione per cui “l’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza” implica che gli effetti della pronuncia impugnata restano intangibili fino alla definizione del giudizio di opposizione e che la procedura conserva, per tutto il suo corso, la propria legittimazione processuale. Ne deriva che la sussistenza dello stato d’insolvenza della debitrice non può essere rimessa in discussione nel giudizio di revocatoria promosso dalla procedura, il quale presuppone in via assoluta tale stato, avendo ad oggetto esclusivamente la conoscenza che il terzo ne avesse.
La Corte ha quindi chiarito che la sospensione del giudizio, ai sensi degli artt. 295 e 337, comma 2°, c.p.c., postula un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità tra le statuizioni, tale per cui la decisione del processo pregiudiziale sia idonea a definire il thema decidendum del processo pregiudicato. Tale nesso non sussiste nel caso di specie, poiché la questione della sussistenza dello stato d’insolvenza è giuridicamente estranea al giudizio volto ad ottenere la revoca dell’atto, che la presuppone in via assoluta. Il terzo che voglia contestare radicalmente la sussistenza dello stato d’insolvenza può proporre opposizione avverso la sentenza dichiarativa.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura volta a contestare la ricostruzione degli elementi indiziari posti a fondamento della ritenuta scientia decoctionis del creditore. L’apprezzamento circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi costituisce, infatti, un’attività riservata al giudice di merito, il cui giudizio, se legittimamente motivato, sfugge al controllo di legittimità, non essendo consentito a questa Corte procedere ad una rilettura degli elementi di fatto per sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.