La confessione stragiudiziale non verte su qualificazioni giuridiche e la qualificazione del rapporto è accertamento di fatto incensurabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2268 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confessione stragiudiziale deve avere ad oggetto fatti e non qualificazioni giuridiche: la dichiarazione che attribuisce al prestatore un ruolo manageriale, in astratto compatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo, difetta del carattere sfavorevole al dichiarante e non integra gli estremi della confessione. In tema di distinzione tra lavoro subordinato e autonomo, il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, è elemento necessario ai fini dell’interpretazione della volontà negoziale; tuttavia, quando la conformazione fattuale del rapporto appaia dubbia o non decisiva, l’indagine deve essere svolta in modo tanto più accurato sulla volontà espressa in sede di costituzione del rapporto. La riconducibilità di determinate prestazioni all’art. 2094 c.c. ovvero all’art. 2222 c.c. si risolve in un accertamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La lavoratrice aveva prestato attività senza soluzione di continuità, dall’inizio del 2006 al 2016, dapprima in favore della prima società e poi, a seguito di affitto di ramo d’azienda, della seconda, senza alcuna formalizzazione del rapporto quale lavoro subordinato. Adiva il tribunale chiedendo l’accertamento della natura subordinata dell’unico rapporto e la condanna delle società, in solido ex art. 2112 c.c., al pagamento di differenze retributive, nonché l’accertamento della nullità del recesso datoriale e la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Il giudice di primo grado rigettava le domande, rilevando la scelta della lavoratrice per un rapporto libero-professionale di consulenza stilistica; la corte d’appello confermava la decisione, valorizzando il nomen iuris adottato dalle parti e la mancata prova degli indici della subordinazione. Avverso la sentenza di secondo grado la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo all’omesso esame di talune comunicazioni datoriali che qualificavano la lavoratrice come product manager, sia per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme di cui all’art. 360, penultimo comma, c.p.c., sia perché l’errata valutazione dei risultati dell’istruttoria non integra l’omesso esame di un fatto storico ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che le dichiarazioni contenute nelle mail potessero integrare una confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c.: la confessione deve avere ad oggetto fatti e non qualificazioni giuridiche, sicché l’indicazione del ruolo manageriale assunto dalla lavoratrice, in astratto compatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo, difetta del requisito della sfavorevolezza al dichiarante. Con riguardo al terzo e al quarto motivo, relativi all’attività di coordinamento delle dipendenti e allo stabile inserimento nell’azienda, la Corte ha ribadito l’inammissibilità per doppia conforme e ha precisato che tali circostanze, quand’anche dimostrate, non sarebbero decisive, potendo connotare anche il rapporto autonomo.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile il quinto motivo, volto a censurare la mancata prova della subordinazione, poiché sotto la veste della violazione degli artt. 2094 c.c. e 116 c.p.c. tendeva a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, riservato al giudice di merito. Ha invece rigettato nel merito il sesto motivo, escludendo che la corte territoriale avesse dato preminenza al testo contrattuale: il giudice di merito ha correttamente sottoposto il nomen iuris a verifica sul piano funzionale, valorizzando il comportamento complessivo delle parti ex art. 1362, co. 2, c.c. e dando rilievo ai dati fattuali in caso di contrasto con quelli formali, senza per questo prescindere dalla volontà espressa in sede di costituzione del rapporto.
Il settimo motivo, concernente la liquidazione delle spese in importo globale, è stato infine dichiarato inammissibile: alcun obbligo di motivazione sussiste quando la liquidazione resti entro i minimi e i massimi tariffari, non essendo la relativa valutazione sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle società controricorrenti.
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Nota della Redazione
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