Il decreto penale opposto è revocato e non può fondare la decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2273 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di selezione pubblica per l’assunzione, la clausola del bando che richiede l’inesistenza di condanne penali opera oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il candidato ne abbia. Tuttavia, qualora il decreto penale di condanna sia stato opposto, esso è revocato ipso iure ai sensi dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen. e viene meno come atto giuridico, sicché non può essere posto a fondamento di un provvedimento di decadenza adottato successivamente all’opposizione. La legittimità della decadenza va valutata con riguardo alla data della sua adozione, non a quella della domanda di partecipazione.
Il Fatto
Un lavoratore partecipava a una selezione pubblica indetta da una società per l’assunzione di operai, classificandosi utilmente in graduatoria. Il bando prevedeva, tra i requisiti di ammissione, l’inesistenza di condanne e procedimenti penali in corso. Successivamente, la società dichiarava la decadenza del candidato, essendo emerso un decreto penale di condanna a suo carico.
Il lavoratore impugnava il provvedimento, deducendo la mancata conoscenza del decreto alla data della domanda. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, valorizzando sia l’assoluzione successiva sia l’inconsapevolezza del candidato. La società ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente qualificato il bando di selezione come offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ., con la conseguenza che la domanda di partecipazione ne determina l’accettazione. Ne deriva che la clausola relativa all’insussistenza di condanne rileva oggettivamente, rendendo irrilevante l’eventuale inconsapevolezza del candidato al momento della domanda.
Tuttavia, la Corte ha precisato che, sul piano temporale, l’efficacia ostativa va valutata con riguardo all’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda o, in via alternativa, alla sopravvenienza dell’evento durante il procedimento selettivo o prima dell’assunzione. Nel caso di specie, il decreto penale era stato emesso dopo la domanda ma prima dell’assunzione.
Il punto decisivo, però, riguarda l’opposizione al decreto penale. La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la revoca del decreto conseguente all’opposizione opera ope legis ed è antecedente indefettibile del giudizio di opposizione. L’opposizione proposta dal lavoratore aveva quindi determinato la revoca ipso iure del decreto, che era venuto meno come atto giuridico.
La Corte ha infine chiarito che la legittimità del provvedimento di decadenza va valutata alla data della sua adozione. A quella data, essendo già intervenuta l’opposizione, il decreto doveva considerarsi inesistente. La società, che aveva fondato la decadenza esclusivamente sul decreto e non sul procedimento penale in corso, non poteva quindi legittimamente adottare il provvedimento espulsivo.
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Nota della Redazione
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